Sentenza n. 1753/2026 - Napoli, Sezione 6
Avverso il silenzio rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 02/09/2025 avanzata dalla ricorrente ai sensi degli artt. 22 e ss della legge 241/1990; e per la declaratoria del diritto di accesso alla documentazione richiesta con conseguente ordine di esibizione all’amministrazione intimata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso agli atti del 2 settembre 2025, relativa alla documentazione istruttoria posta a fondamento dell’avvio del procedimento di revoca e della sospensione di un contributo per la ricostruzione
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria contributo)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un immobile danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017 e destinataria di decreti di concessione di un contributo complessivo di euro 618.560,77, ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sulla richiesta di accesso alla documentazione istruttoria richiamata dalla Struttura commissariale nell’avvio del procedimento di revoca del contributo e nella sospensione della sua efficacia. L’istanza riguardava, in particolare, le informative pervenute dalle autorità competenti e gli ulteriori atti, documenti e relazioni tecniche relativi a presunte volumetrie illegittime non dichiarate e a interventi non coerenti con il danno sismico. La ricorrente ha dedotto la sussistenza di un interesse qualificato e concreto all’accesso difensivo, necessario per articolare pienamente le proprie osservazioni nella fase procedimentale e le eventuali difese processuali. L’Amministrazione, dopo la proposizione del ricorso, ha trasmesso parte della documentazione, sostenendo così la cessazione della materia del contendere; la ricorrente ha però contestato l’integralità dell’ostensione, rilevando il richiamo a documenti e relazioni non trasmessi, l’oscuramento di parti degli atti e l’incoerenza della numerazione delle pagine.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistente l’interesse qualificato all’accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, l. 241/1990, poiché la documentazione richiesta era connessa al procedimento di revoca e sospensione del contributo e poteva consentire alla ricorrente di orientare le proprie difese. Il nesso di strumentalità non richiede la dimostrazione dell’effettiva utilità degli atti per una specifica causa, ma la loro idoneità a costituire un mezzo utile per la tutela dell’interesse giuridicamente rilevante. L’accesso difensivo può inoltre prevalere sulle esclusioni previste per l’accesso partecipativo, fermi i necessari bilanciamenti concreti e la possibilità di oscurare dati non pertinenti o non necessari alla difesa. Il Collegio ha dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente alla documentazione già trasmessa dall’Amministrazione e ha accolto il ricorso per la parte residua, ordinando alla Struttura commissariale di esibire la documentazione non ancora ostesa entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. L’Amministrazione può procedere a un motivato oscuramento dei dati e delle informazioni non pertinenti o non necessari alla difesa; qualora la documentazione non esista, in tutto o in parte, deve rilasciare apposita attestazione. Le spese, poste a carico dell’Amministrazione, sono state liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 22 ss. l. 241/1990
Disciplina generale del diritto di accesso documentale esercitato dalla ricorrente.
art. 24, comma 7, l. 241/1990
L’accesso difensivo è riconosciuto quando la conoscenza dei documenti è necessaria per curare o difendere propri interessi giuridici; il nesso di strumentalità è inteso in senso ampio e non richiede la verifica dell’effettiva utilità degli atti per una specifica controversia.
art. 25 l. 241/1990
Il mancato riscontro dell’Amministrazione nel termine previsto ha determinato la formazione del silenzio-rigetto impugnato.
art. 116 c.p.a.
Il ricorso è stato proposto con il rito speciale in materia di accesso.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Base normativa richiamata per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati.
Massime di principio
- L’interesse all’accesso difensivo sussiste quando i documenti richiesti sono collegati a un procedimento amministrativo potenzialmente lesivo della posizione del richiedente e possono consentirgli di orientare le proprie difese, anche nella fase procedimentale; non occorre dimostrare l’effettiva utilità degli atti per una specifica causa già instaurata.
- Il nesso di strumentalità tra documentazione richiesta e situazione giuridica da tutelare deve essere valutato in senso ampio: è sufficiente che gli atti costituiscano un mezzo utile per la difesa di un interesse giuridicamente rilevante.
- L’accesso difensivo può operare come eccezione alle limitazioni previste per l’accesso partecipativo, ma l’Amministrazione deve comunque effettuare un concreto bilanciamento con gli interessi contrapposti e può oscurare, con motivazione, i dati non pertinenti o non necessari alla difesa.
- Quando l’Amministrazione ostende solo una parte della documentazione richiesta e richiama ulteriori atti o relazioni non trasmessi, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere limitatamente agli atti già esibiti e ordinare l’ostensione della documentazione residua.
- Se la documentazione richiesta non esiste, in tutto o in parte, l’Amministrazione deve attestare espressamente tale circostanza; non è sufficiente omettere la trasmissione degli atti senza fornire chiarimenti.
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