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Sentenza

Sentenza n. 1165/2026 - Torino, Sezione 3

per l’annullamento • del decreto prot. n. -OMISSIS- recante la data del -OMISSIS-, notificato all'interessato il successivo 26 settembre 2022, con il quale la Questura di Cuneo ha decretato la revoca della licenza di porto fucile per il tiro a volo. • del decreto prot. n. -OMISSIS- recante la data del -OMISSIS- notificato all'interessato il successivo 26 settembre 2022, con il quale il Prefetto della Provincia di Cuneo decretava il divieto per il -OMISSIS- di detenere qualsiasi tipo di arma, munizione e materiale esplodente, nonché di ogni altro atto ad essi presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto.

Giustizia amministrativa202201231

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo e divieto prefettizio di detenere armi, munizioni e materiale esplodente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto della Questura di Cuneo di revoca della licenza di porto di fucile per tiro a volo e il decreto del Prefetto di Cuneo recante il divieto di detenere armi, munizioni e materiale esplodente. Ha dedotto la violazione degli artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990 e degli artt. 10, 11, 42 e 43 TULPS, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, sviamento, illogicità, manifesta ingiustizia e travisamento dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione si sarebbe limitata a riprodurre le ragioni indicate nel preavviso di rigetto senza esaminare adeguatamente le osservazioni presentate; che non sarebbe stato esplicitato il percorso logico volto a desumere da una lite tra vicini un rischio di abuso delle armi; che i provvedimenti sarebbero stati adottati sulla base del solo intervento cautelare dei Carabinieri, senza ulteriori accertamenti; e che il procedimento penale relativo alla minaccia denunciata dalla vicina si era concluso con l’archiviazione per carenza dell’elemento oggettivo del reato. L’amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha affermato che il rilascio, il rinnovo e la detenzione di armi non costituiscono un diritto soggettivo, ma un’eccezione al generale divieto di detenere e portare armi, subordinata alla piena affidabilità dell’interessato e alla tutela dell’incolumità collettiva. La valutazione dell’autorità di pubblica sicurezza è ampiamente discrezionale, di natura tecnica, preventiva e cautelare, e non richiede l’accertamento di una responsabilità penale né il raggiungimento della certezza oltre ogni ragionevole dubbio: è sufficiente una prognosi attendibile, secondo il criterio del più probabile che non, circa il rischio di abuso delle armi. Nel caso concreto, l’amministrazione aveva considerato non solo la querela della vicina, relativa a minacce accompagnate dal riferimento al possesso di armi, ma anche due precedenti vicende penali in ambito familiare, una conclusa con condanna e l’altra con prescrizione. Tali elementi rendevano logica e congrua la valutazione di inaffidabilità, con prevalenza dell’interesse alla sicurezza pubblica sugli interessi sportivi o economici del ricorrente. L’archiviazione del procedimento per minaccia era intervenuta successivamente all’adozione dei provvedimenti e non incideva sulla loro legittimità, da valutarsi in relazione al quadro fattuale esistente al momento dell’adozione; essa avrebbe potuto rilevare, eventualmente, ai fini della presentazione di una nuova istanza. Quanto all’art. 10-bis l. 241/1990, il giudice ha ritenuto sufficiente la valutazione complessiva delle osservazioni del privato, non essendo necessaria una confutazione atomistica di ogni argomento. Il decreto prefettizio di divieto di detenzione e la revoca questorile della licenza sono stati inoltre considerati tra loro presupposti, sicché la revoca costituisce conseguenza diretta e vincolata del divieto prefettizio. Le spese processuali sono state compensate.

Norme richiamate

  • artt. 1 e 42 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Il porto e la detenzione di armi sono autorizzazioni eccezionali, subordinate alla piena affidabilità dell’interessato e alla prevalenza della tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica.

  • artt. 11, 39 e 43 r.d. 773/1931 (TULPS)

    Consentono all’autorità di pubblica sicurezza di valutare discrezionalmente l’affidabilità del soggetto e di adottare il divieto di detenzione e la revoca del porto d’armi con finalità preventive e cautelari.

  • artt. 3, 10 e 10-bis l. 241/1990

    L’amministrazione deve motivare il provvedimento e considerare le osservazioni procedimentali, ma non è tenuta a confutare atomisticamente ogni singolo argomento del privato, essendo sufficiente una valutazione complessiva idonea a rendere comprensibile il mancato accoglimento.

  • art. 103, comma 2, d.l. 18/2020

    La disposizione è richiamata in relazione alla proroga della validità della licenza di porto d’armi, senza costituire il fondamento decisivo della statuizione.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del generale divieto di circolare armati.

  • art. 4, comma 1, l. 110/1975

    È richiamato quale fondamento del generale divieto di detenere armi.

  • art. 612, comma 2, c.p.

    È il reato oggetto del procedimento penale originato dalla querela della vicina; la successiva archiviazione non incide sulla legittimità dei provvedimenti amministrativi adottati anteriormente.

  • art. 582 c.p.

    Rileva quale precedente vicenda penale considerata dall’amministrazione nel giudizio di affidabilità.

  • art. 572 c.p.

    Rileva quale ulteriore precedente vicenda penale familiare considerata dall’amministrazione nel giudizio di affidabilità.

Massime di principio

  • Il porto e la detenzione di armi non costituiscono un diritto assoluto, ma un’eccezione al generale divieto di detenere e portare armi; il relativo titolo può essere rilasciato o mantenuto soltanto quando sussista una completa affidabilità dell’interessato rispetto al corretto uso dell’arma e alla tutela della sicurezza pubblica.
  • Il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza sull’affidabilità del titolare o richiedente il porto d’armi ha natura ampiamente discrezionale, tecnica, preventiva e cautelare: non richiede l’accertamento di una responsabilità penale, di un abuso già consumato o di una pericolosità sociale formalmente accertata, essendo sufficiente una prognosi motivata e attendibile, secondo il criterio del più probabile che non, circa il rischio di abuso.
  • Nel procedimento relativo al divieto di detenzione o alla revoca del porto d’armi, anche situazioni di conflittualità personale o familiare, comprese condotte prive di definitivo rilievo penale, possono costituire indici di inaffidabilità, purché l’apprezzamento amministrativo degli elementi sia razionale, congruamente motivato e riferito al quadro fattuale esistente al momento dell’adozione dell’atto.
  • L’archiviazione o la successiva definizione favorevole del procedimento penale non determina, di per sé, l’illegittimità del precedente provvedimento di pubblica sicurezza, poiché la valutazione amministrativa preventiva è autonoma rispetto all’accertamento penale e la legittimità dell’atto si valuta con riferimento alla situazione conosciuta al momento della sua adozione.
  • L’obbligo di esaminare le osservazioni presentate ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990 non impone all’amministrazione una confutazione analitica e atomistica di ogni deduzione del privato; è sufficiente una valutazione complessiva, esplicitata nella motivazione, che renda comprensibili le ragioni del mancato accoglimento.
  • Quando il Prefetto adotta il divieto di detenzione delle armi ai sensi dell’art. 39 TULPS, la revoca della licenza di porto d’armi da parte del Questore, in rapporto di presupposizione e conseguenzialità immediata, diretta e necessaria, costituisce conseguenza vincolata del divieto prefettizio.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaPartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentale

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