Sentenza del 21/11/2016 n. 367 - Comm. Trib. Prov. Biella
Accertamento Iva - Detrazione operazioni soggettivamente inesistenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa detrazione non è automaticamente riconosciuta per il solo fatto che la cessione sia stata effettivamente eseguita. Il cessionario deve dimostrare la propria inconsapevolezza e la diligente verifica dell’affidabilità dell’operazione. Se, sulla base di elementi oggettivi, avrebbe dovuto sapere della frode o non ha adottato le cautele ragionevolmente esigibili, viene considerato coinvolto nella frode e perde il diritto alla detrazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la detraibilità dell’IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti, cioè operazioni realmente eseguite ma riferite formalmente a un soggetto diverso da quello effettivo. Il cessionario può detrarre l’imposta solo se è in buona fede: non deve essere consapevole della frode e deve avere adottato tutte le misure ragionevolmente esigibili per verificare la regolarità dell’operazione e non partecipare a un meccanismo fraudolento.
Norme richiamate
Normativa IVA sul diritto di detrazione
Il diritto alla detrazione è subordinato alla buona fede del cessionario e alla sua estraneità alla frode; la mera esistenza materiale dell’operazione non è sufficiente.
Principi dell’Unione europea in materia di operazioni soggettivamente inesistenti
Il soggetto passivo non può essere privato della detrazione se non sapeva e non poteva sapere della frode, ma deve adottare tutte le misure ragionevolmente esigibili per verificare che l’operazione non lo coinvolga in un illecito.
Massime di principio
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, la detrazione IVA dipende dalla buona fede effettiva e diligente del cessionario, non soltanto dalla prova che la merce o il servizio siano stati realmente acquistati.
- Il contribuente deve conservare elementi idonei a dimostrare la normale cautela commerciale, come verifiche sull’identità e sull’affidabilità del fornitore, documentazione contrattuale, pagamenti tracciabili e coerenza economica dell’operazione.
- Non è normalmente richiesto al cessionario di svolgere indagini equivalenti a quelle dell’Amministrazione finanziaria, ma non può ignorare anomalie evidenti o indicatori concreti di frode.
- Se l’Amministrazione dimostra, attraverso elementi oggettivi, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode, la detrazione può essere negata anche se la fattura è formalmente corretta e l’operazione è stata eseguita.
- La valutazione deve essere concreta e complessiva: rilevano il comportamento del fornitore, i prezzi, le modalità di pagamento, la documentazione, la catena commerciale e ogni anomalia conosciuta o conoscibile dal cessionario.
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