Cassazione Penale, Sentenza n. 26825/2024 del 08/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza della Corte d'appello di Torino che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla privazione della libertà subita dal 23/10/2012 al 18/03/2016 in carcere e dal 19/03/2016 al 21/06/2017 ai domiciliari. Pur essendo stati poi assolti definitivamente con annullamento senza rinvio dalla Corte di cassazione (sentenza 01/02/2021), i ricorrenti deducono che il giudice della riparazione ha valutato solo condotte antecedenti la misura cautelare (riutilizzando indizi già esaminati nel giudizio di merito) e non si è pronunciato compiutamente sui comportamenti successivi all'applicazione della misura. In particolare contestano che la partecipazione a una colletta per detenuti, ritenuta non decisiva dalla Cassazione, e la cosiddetta "frequentazione ambigua" siano state valorizzate come indizi idonei a giustificare la misura cautelare, nonostante la Cassazione avesse ritenuto tali elementi non decisivi ai fini della responsabilità ai sensi dell'art. 416-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'appello che, richiamando la stessa sentenza di annullamento senza rinvio della Cassazione, ha considerato non solo la partecipazione alla colletta ma anche ulteriori elementi (comportamento processuale, precedente condanna per ricettazione di arma a carico di Salvatore Dominello, frequentazione di un bar noto per riunioni di 'ndrangheta, ed il coinvolgimento nella vicenda "Verderame" relativa a spartizione di lavori) come idonei a dimostrare contiguità al contesto criminale. La Cassazione ha richiamato il consolidato principio interpretativo secondo cui l'art. 314 c.p.p. consente al giudice della riparazione di valorizzare fatti non esclusi dal giudice di cognizione e che tali fatti possono essere valutati differentemente alla luce delle esigenze cautelari; ha inoltre affermato che la difesa non ha indicato passaggi della sentenza assolutoria che escludessero espressamente la rilevanza degli elementi extraprocessuali valutati dal giudice della riparazione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero resistente.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
La norma relativa all'associazione di tipo mafioso è stata richiamata come oggetto di valutazione nel giudizio di cognizione; la Corte territoriale e la Cassazione hanno ritenuto che gli elementi in esame potessero indicare contiguità al fenomeno mafioso, rilevante anche per le misure di prevenzione.
art. 314 cod. proc. pen.
Il giudice della riparazione può valorizzare fatti accertati nel giudizio di cognizione anche se tali fatti avevano diverso rilievo in quello penale di merito; i fatti non esclusi o neutralizzati dal giudice di cognizione possono essere riutilizzati per valutare se sussista dolo o colpa grave che ha determinato l'ingiusta detenzione.
d.lgs. n.159 del 2011, art. 4, comma 1, lett. a)
Richiamato dalla Corte come riferimento normativo per la rilevanza della contiguità a contesti criminali di tipo mafioso ai fini delle misure di prevenzione; la Corte ha ritenuto che gli elementi potessero giustificare l'adozione di misure previste da tale disciplina.
Massime di principio
- Il giudice della riparazione ha autonomia valutativa: può riutilizzare e riconsiderare fatti accertati nel giudizio di merito anche se in quel processo non hanno determinato una condanna, purché tali elementi non siano stati espressamente dichiarati inutilizzabili o neutralizzati.
- L'assoluzione nel merito non determina automaticamente il diritto alla riparazione se permangono elementi indiziari non esclusi che possano configurare dolo o colpa grave responsabile della privazione della libertà.
- Per scongiurare il rigetto della domanda di riparazione è strategico dimostrare che gli elementi a fondamento della misura cautelare sono stati espressamente esclusi, dichiarati inutilizzabili o neutralizzati nella sentenza di assoluzione; in mancanza di tale prova, il giudice della riparazione può ritenere sussistente contiguità o comportamenti gravemente colposi.
- Condotte quali la partecipazione a raccolte fondi per detenuti, la frequentazione di luoghi notoriamente legati ad organizzazioni mafiose o precedenti penali possono essere considerate indizi gravemente colposi nella valutazione della riparazione, se ravvisate nel complesso indiziario che ha sorretto la misura cautelare.
- In fase difensiva è utile concentrare le censure su passaggi specifici della sentenza di assoluzione che attestino la neutralizzazione o l'inutilizzabilità degli elementi indiziari usati per la cautela, e fornire prove contrarie circa la effettiva incidenza di comportamenti successivi all'applicazione della misura.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26791/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26793/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26794/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26795/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26797/2024 del 08/07/2024
- Sentenza penale · 8 lug 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 26798/2024 del 08/07/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →