Ordinanza n. 3281/2026 - Milano, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione, del provvedimento del Comune di Albizzate prot. 2510 dell’8 marzo 2023; ove occorrer possa, della Delibera della Giunta Regionale Regione Lombardia 22 dicembre 2011, n. IX/2727 recante “Criteri e procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di beni paesaggistici in attuazione della legge 1 regionale 11 marzo 2005, n. 12 - contestuale revoca della D.G.R. 2121/2006; ove occorrer possa, degli artt. 35-39 della Normativa del Piano Paesaggistico Regionale della Regione Lombardia, approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale 19 gennaio 2010, n. 951; ove occorrer possa, della Delibera di Giunta Regionale della Regione Lombardia 8 novembre 2002, n.7/11045 recante “Approvazione ‘Linee guida per l’esame paesistico dei progetti”; ove occorrer possa, della Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Lombardia 11 dicembre 2001, n. 7/7351, recante “Definizione dei criteri per l’individuazione delle aree nelle quali è consentita l’installazione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione e per l’installazione dei medesimi”; di tutti gli atti gli atti presupposti, connessi e conseguenziali, ancorché non conosciuti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego comunale all’installazione di una stazione radio base, seguito da provvedimenti di chiusura del procedimento e comunicazione dei motivi ostativi
Esito
La controversia
La ricorrente aveva presentato al Comune e ad ARPA Lombardia un’istanza per l’autorizzazione all’installazione di una stazione radio base su un terreno accessibile da Via Mameli. L’area non risultava gravata da vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. 42/2004; ARPA aveva espresso parere favorevole sotto il profilo della compatibilità delle emissioni elettromagnetiche e l’Aeronautica Militare aveva rilasciato il nulla-osta. Il Comune aveva tuttavia negato l’autorizzazione ritenendo il progetto non conforme al Piano Paesaggistico Regionale e caratterizzato da un’elevata incidenza negativa sotto il profilo paesistico, superiore alla soglia di tolleranza, senza individuare o proporre un’effettiva area alternativa. La ricorrente ha dedotto violazione degli artt. 3 e 10-bis l. 241/1990, degli artt. 43 e seguenti d.lgs. 259/2003 e degli artt. 4, 8 e 14 l. 36/2001, nonché violazione dei principi di buon andamento, proporzionalità e ragionevolezza, eccesso di potere, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Con motivi aggiunti sono stati impugnati anche la comunicazione dei motivi ostativi, la relazione istruttoria comunale, il verbale della Commissione comunale per il Paesaggio e il provvedimento di chiusura del procedimento adottati a seguito del riesame disposto in sede cautelare. Il Comune ha contestato la fondatezza delle censure, sostenendo in particolare l’insussistenza dell’obbligo di preavviso di diniego e l’incidenza paesistica del progetto. Le parti hanno successivamente chiesto congiuntamente il rinvio, prospettando l’acquisizione di un sito alternativo comunale e la successiva autorizzazione dell’impianto.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito le censure dedotte. In precedenza aveva disposto un’istruttoria e, in sede cautelare, aveva accolto la domanda di sospensione ai soli fini del riesame, ravvisando profili di possibile fondatezza riguardo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi, all’ampiezza delle valutazioni comunali in assenza di vincoli paesaggistici e alla necessità di una motivazione effettiva e non tautologica. Dopo il riesame amministrativo e il rinvio dell’udienza pubblica, il Collegio ha ritenuto di non poter accogliere l’ulteriore istanza congiunta di rinvio e ha disposto la cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell’art. 71, comma 1, c.p.a., anche considerando che la ricorrente aveva prospettato in subordine la cancellazione della causa dal ruolo. Le spese sono state riservate alla definizione finale.
Norme richiamate
art. 71, comma 1, c.p.a.
La disposizione è stata applicata per disporre la cancellazione della causa dal ruolo, senza decisione definitiva sulle domande e sui motivi di ricorso.
art. 55, comma 10, c.p.a.
Richiamato nella precedente ordinanza per fissare la trattazione di merito dopo la fase cautelare.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla ricorrente in relazione all’obbligo di motivazione del diniego.
art. 10-bis l. 241/1990
Invocato con riguardo alla mancata comunicazione dei motivi ostativi; il TAR aveva ravvisato, in sede cautelare, un possibile profilo di fondatezza.
artt. 43 e ss. d.lgs. 259/2003
Richiamati dalla ricorrente in relazione al procedimento autorizzatorio per l’installazione della stazione radio base.
artt. 4, 8 e 14 l. 36/2001
Richiamati dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli impianti e delle emissioni elettromagnetiche.
d.lgs. 42/2004
Richiamato per evidenziare l’assenza di vincolo paesaggistico sull’area interessata dal progetto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 357/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 358/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 359/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 360/2026 - Venezia, Sezione 2
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 97/2026 - Trento, Sezione 1
- Ordinanza · 19 giu 2026Ordinanza n. 98/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →