Sentenza del 09/05/2016 n. 3996 - Comm. Trib. Prov. Milano
RISCOSSIONE - Obbligo di motivazione della cartella di pagamento - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la cartella di pagamento sostenendo che fosse priva di una specifica motivazione. La cartella riguardava imposte dichiarate dallo stesso contribuente ma non versate. La questione consisteva nello stabilire se, in tale situazione, l'Amministrazione fosse tenuta a indicare nella cartella una motivazione ulteriore e dettagliata.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che la cartella con cui vengono richieste imposte dichiarate e non pagate non necessita di una specifica motivazione, poiché la pretesa deriva direttamente dall'obbligo di pagamento risultante dalla dichiarazione del contribuente. Non si applicano, in questo caso, né l'art. 3 della legge n. 241/1990 né l'art. 25 del d.P.R. n. 602/1973 nel senso di imporre una motivazione ulteriore. Spetta eventualmente al contribuente dimostrare, secondo le regole sull'onere della prova, di avere effettuato in tutto o in parte i versamenti richiesti.
Norme richiamate
Art. 3 della legge n. 241/1990
Non è stato ritenuto applicabile per imporre una specifica motivazione alla cartella relativa a imposte già dichiarate e non versate.
Art. 25 del d.P.R. n. 602/1973
Non è stato interpretato come fonte di un obbligo di motivazione ulteriore quando la cartella si limita a richiedere il pagamento di somme indicate nella dichiarazione del contribuente.
Massime di principio
- Quando la cartella riguarda imposte dichiarate dal contribuente ma non pagate, la pretesa può essere sufficientemente fondata sulla dichiarazione stessa e non richiede necessariamente una motivazione analitica aggiuntiva.
- In una situazione analoga, il contribuente che contesta la debenza delle somme dovrebbe provare soprattutto l'avvenuto pagamento, totale o parziale, oppure errori nei dati posti a base della cartella.
- L'assenza di una motivazione dettagliata non comporta automaticamente l'illegittimità della cartella se il debito tributario è già determinato dalla dichiarazione presentata dal contribuente.
- La regola può non estendersi automaticamente a cartelle derivanti da accertamenti, ricalcoli, sanzioni o contestazioni diverse dal semplice omesso versamento di imposte dichiarate.
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