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Ordinanza

Ordinanza n. 358/2026 - Lecce, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia - del provvedimento finale di diniego del Provvedimento Autorizzativo Unico, relativo alla pratica Id n. 02514900741-21032026-1245, prot. 0032962 del 22.05.2026; - del preavviso di diniego ex art. 10-bis L. 241/1990, prot. 0031151 del 15.05.2026; - del parere istruttorio urbanistico-edilizio contrario del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio, prot. n. 27326 del 30.04.2026; - dell'Ordinanza Dirigenziale n. 188/2026 del 14.05.2026 di rimozione/smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27, 31 e 32 del D.P.R. 380/2001 e dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi: la nota SUAP prot. 0094598/03-04-2026 di richiesta sopralluogo alla Polizia Locale; il verbale di sopralluogo della Polizia Locale del 02.05.2026, prot. 29494 del 10.05.2026; la nota SUAP del 12.05.2026 di trasmissione atti al Settore Urbanistica, prot. 30415 del 13.05.2026.

Giustizia amministrativa202600511

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Lecce, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Provvedimento Autorizzativo Unico per l’utilizzo stagionale 2026 delle strutture balneari e ordinanza di rimozione, smontaggio e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore stabilimento balneare)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il diniego del Provvedimento Autorizzativo Unico richiesto per l’utilizzo, durante la stagione estiva 2026, delle strutture necessarie all’esercizio dello stabilimento balneare, nonché il relativo preavviso di diniego, il parere urbanistico-edilizio contrario e l’ordinanza dirigenziale di rimozione, smontaggio e ripristino delle opere già presenti. Ha dedotto, in sede cautelare, la sussistenza del periculum in mora derivante dall’impossibilità di svolgere l’attività economica stagionale e dalla demolizione di opere precedentemente assentite. Quanto al fumus boni iuris, il ricorso contesta, tra l’altro, la legittimità dell’adozione dell’ordine demolitorio soltanto in prossimità della stagione balneare successiva e dopo la presentazione di una nuova istanza diretta a legittimare le opere esistenti, nonché l’interpretazione dell’art. 87 delle NTA comunali posta a fondamento del diniego: tale disposizione, secondo la prospettazione accolta in via interinale dal giudice, sembrerebbe disciplinare tipologia e caratteristiche delle strutture realizzabili nelle aree costiere, senza prevedere la mancata rimozione delle opere stagionali già presenti quale condizione ostativa al rilascio del titolo.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ravvisato il periculum in mora, poiché gli atti impugnati impediscono lo svolgimento dell’attività economica stagionale sia attraverso la demolizione delle opere già presenti, sia mediante il diniego del nuovo titolo stagionale. Ha ritenuto sussistente anche un fumus boni iuris, seppure con valutazione prima facie e impregiudicata ogni decisione di merito: l’ordine demolitorio è stato adottato non al termine della precedente stagione balneare, ma in prossimità di quella successiva e dopo la presentazione della nuova istanza; inoltre, l’art. 87 delle NTA sembrerebbe disciplinare le caratteristiche delle strutture costiere senza stabilire che la mancata rimozione di opere stagionali preesistenti impedisca il rilascio del titolo. In ragione del pregiudizio e dell’esigenza di decidere nel merito a situazione non ancora consolidata, il giudice ha sospeso gli effetti di tutti gli atti impugnati. Ha fissato l’udienza pubblica del 27 gennaio 2027 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il Tribunale ha esaminato e accolto la domanda di sospensione degli effetti degli atti impugnati.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Richiamato quale fondamento del preavviso di diniego impugnato; il testo non contiene una specifica valutazione della sua applicazione.

  • artt. 27, 31 e 32 d.P.R. 380/2001

    Richiamati nell’ordinanza comunale quale base normativa del provvedimento di rimozione, smontaggio e ripristino; il giudice ha sospeso interinalmente gli effetti dell’ordine senza definire nel merito la portata delle disposizioni.

  • art. 167 d.lgs. 42/2004

    Richiamato nell’ordinanza comunale quale ulteriore base normativa del provvedimento di rimozione e ripristino; il giudice non ne ha definito in via definitiva l’applicazione.

  • art. 87 NTA comunali

    In sede cautelare il giudice ha ritenuto che la disposizione sembrerebbe disciplinare tipologia e caratteristiche delle strutture realizzabili nei territori costieri, senza porre la mancata rimozione delle opere stagionali già presenti quale condizione ostativa al rilascio del titolo.

Massime di principio

  • In sede cautelare, il periculum in mora può essere ravvisato quando i provvedimenti impugnati impediscono lo svolgimento di un’attività economica stagionale, incidendo temporalmente sulla possibilità concreta di esercitarla durante la stagione di riferimento.
  • La tardiva adozione di un ordine demolitorio, emanato in prossimità della stagione successiva e dopo la presentazione di una nuova istanza volta a legittimare opere preesistenti, può integrare un profilo di fumus boni iuris che giustifica la sospensione interinale, ferma la necessità dell’approfondimento nel merito.
  • Una norma urbanistica che disciplina la tipologia e le caratteristiche delle strutture realizzabili in area costiera non può essere interpretata, in via automatica, come introduttiva di una condizione ostativa al rilascio del titolo costituita dalla mancata rimozione di opere stagionali preesistenti, se tale condizione non emerge dalla disposizione.
  • Quando l’esame delle questioni richiede un approfondimento incompatibile con la fase cautelare e la prosecuzione immediata degli atti determinerebbe un pregiudizio stagionale, il giudice può sospenderne interinalmente gli effetti per consentire una decisione di merito re adhuc integra.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutorizzazione paesaggisticaMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potere

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