Cassazione Penale, Ordinanza n. 25406/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
L'interessato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza della Corte d'appello che, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva parzialmente rigettato la domanda di sostituzione della pena detentiva irrogata con sentenza irrevocabile, chiedendo l'applicazione del lavoro di pubblica utilità oppure della detenzione domiciliare sostitutiva. Il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione negativa sulla concedibilità delle sanzioni sostitutive. La Corte di cassazione ha però ritenuto che il giudice di merito avesse svolto correttamente il giudizio prognostico richiesto dall'art. 58 della legge n. 689/1981, valorizzando i criteri dell'art. 133 c.p., i precedenti penali specifici, le modalità del fatto e l'atteggiamento minimizzante dell'imputato emerso dalla relazione UEPE; i rilievi difensivi sono stati giudicati aspecifici.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua e logicamente coerente la motivazione dell'ordinanza impugnata, che aveva escluso l'idoneità rieducativa delle sanzioni sostitutive richieste sulla base della personalità del condannato, dei precedenti specifici, del reato oggetto di condanna e dell'atteggiamento non collaborativo/emendativo evidenziato nella relazione UEPE. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 58 legge n. 689/1981
quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati
La sostituzione della pena detentiva breve è rimessa a un giudizio discrezionale del giudice, ancorato ai criteri dell'art. 133 c.p., e non può essere disposta se vi sono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute; va scelta la sanzione più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale con il minor sacrificio della libertà personale.
art. 133 c.p.
Costituisce il parametro di riferimento per la valutazione prognostica sulla meritevolezza e idoneità della pena sostitutiva, dovendo considerare anche le modalità del fatto e la personalità del condannato, inclusi i precedenti penali in chiave prognostica.
art. 545-bis c.p.p.
Gli accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali non sono necessari quando il giudice abbia già escluso la sostituibilità della pena per ritenuta inidoneità rieducativa, fondata sui precedenti penali dell'imputato.
Corte cost. n. 186 del 2000
Richiamata per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in ragione della colpa connessa all'irritualità dell'impugnazione.
Massime di principio
- La concessione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi richiede un giudizio discrezionale del giudice fondato sui criteri dell'art. 133 c.p. e su una prognosi concreta di rieducazione e prevenzione della recidiva.
- Ai fini della sostituzione non basta una richiesta difensiva astratta: il giudice deve valutare la personalità del condannato, le modalità del fatto e i precedenti penali, ma tali elementi vanno letti in chiave prognostica rispetto all'adempimento delle prescrizioni e al reinserimento sociale.
- Se il giudice ritiene, sulla base dei precedenti e del comportamento complessivo dell'interessato, che la pena sostitutiva sia inidonea alla rieducazione, non è tenuto a svolgere ulteriori accertamenti sulle condizioni economiche e patrimoniali previsti dall'art. 545-bis c.p.p.
- In sede di legittimità, la motivazione che escluda la sostituzione della pena è censurabile solo se manifestamente illogica o carente; rilievi generici o aspecifici non sono idonei a scalfire una valutazione prognostica adeguatamente argomentata.
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