Sentenza n. 980/2026 - Bari, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di VIA relativa a un impianto agrivoltaico e alle opere di connessione alla rete nazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore energetico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha presentato il 19 maggio 2022 un’istanza per il rilascio della VIA relativa a un impianto agrivoltaico di 24 MWn, con opere di connessione alla RTN e progetto di riqualificazione agronomica, da realizzare in un Comune pugliese. Dopo la pubblicazione della documentazione progettuale e due fasi di consultazione pubblica, concluse rispettivamente il 26 febbraio 2023 e l’8 agosto 2023, il procedimento è rimasto fermo presso la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, risultando ancora in istruttoria tecnica. La diffida del 26 marzo 2025 è rimasta senza esito. La ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 8, 23 e 25 del d.lgs. n. 152/2006, degli artt. 20 e 22 del d.lgs. n. 199/2021, degli artt. 1, 2 e 6 della l. n. 241/1990, degli artt. 3 e 97 Cost., dei principi di buon andamento, imparzialità, giusto procedimento e massima diffusione delle fonti rinnovabili, nonché del regolamento UE 2022/2057 e della direttiva UE 2023/2413. Ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha accertato che i termini previsti dall’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 erano ampiamente decorsi: la Commissione tecnica PNRR-PNIEC avrebbe dovuto esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale. Il giudice ha ritenuto che tutti i termini del procedimento di VIA siano perentori e che né la presenza di criteri di priorità nella trattazione dei progetti né l’elevato numero di istanze pendenti possano giustificare il ritardo. Le disfunzioni organizzative interne non escludono l’obbligo dell’Amministrazione di concludere tempestivamente il procedimento. Il concerto del Ministero della cultura opera in una fase successiva rispetto alla determinazione della Commissione tecnica, sicché l’inerzia censurata è stata riferita principalmente a quest’ultima. Il TAR ha ordinato alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC di esprimersi e predisporre, senza vincolo di contenuto, lo schema di provvedimento di VIA entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con prosecuzione del procedimento secondo l’art. 25, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006. Il Ministero dell’ambiente è stato condannato alle spese, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato; le spese nei confronti del Ministero della cultura sono state compensate.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento entro il termine previsto e consente di censurare l’inerzia nella definizione dell’istanza.
art. 25, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Stabilisce, per il procedimento di VIA, il termine di 30 giorni per l’espressione della Commissione tecnica PNRR-PNIEC dalla conclusione della consultazione e comunque il termine di 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione, seguito dal termine per l’adozione del provvedimento finale.
art. 25, comma 7, d.lgs. 152/2006
Prevede la perentorietà dei termini del procedimento di VIA.
art. 8, comma 2-bis, d.lgs. 152/2006
Attribuisce alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC la fase istruttoria dei procedimenti di VIA relativi ai progetti strategici PNRR e PNIEC.
art. 23 d.lgs. 152/2006
Disciplina la presentazione dell’istanza e la pubblicazione della documentazione progettuale ai fini dell’avvio del procedimento di VIA.
art. 24 d.lgs. 152/2006
Disciplina la consultazione pubblica nell’ambito del procedimento di VIA; la sua conclusione fa decorrere il termine per la determinazione della Commissione tecnica.
art. 3-bis d.lgs. 152/2006
Stabilisce la particolare resistenza delle norme ambientali a modifiche o deroghe tacite, nel rispetto del diritto europeo, degli obblighi internazionali e delle competenze territoriali.
art. 8, comma 1-ter, d.lgs. 152/2006
la nuova disciplina non pregiudica “il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare”
Anche la disciplina dell’ordine di trattazione dei progetti prioritari non può incidere sul rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale relativi ai progetti PNRR.
art. 10-bis l. 241/1990
non possono essere addotti tra i motivi che ostano all’accoglimento della domanda inadempienze o ritardi attribuibili all’amministrazione
Il principio è stato applicato per escludere che ritardi o disfunzioni imputabili all’Amministrazione possano giustificare la mancata conclusione tempestiva del procedimento.
art. 22, comma 1, lett. a), d.lgs. 199/2021
È richiamato quale possibile disciplina speciale incidente sul procedimento di VIA, senza ulteriore applicazione specifica nella decisione.
art. 12, comma 1, d.lgs. 387/2003
È richiamato per la qualificazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili come opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.
Massime di principio
- Nel procedimento di VIA, i termini previsti dall’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006 hanno natura perentoria e il loro decorso senza l’adozione degli atti dovuti integra silenzio-inadempimento censurabile ai sensi dell’art. 2 della l. n. 241/1990.
- Per i progetti sottoposti alla Commissione tecnica PNRR-PNIEC, la Commissione deve esprimersi entro 30 giorni dalla conclusione della consultazione pubblica e comunque entro 130 giorni dalla pubblicazione della documentazione progettuale; il superamento di tali termini senza determinazione rende illegittima l’inerzia.
- La presenza di criteri legislativi di priorità nella trattazione delle istanze non consente di derogare ai termini perentori dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR o finanziati dal fondo complementare.
- Il numero elevato di procedimenti pendenti e le disfunzioni organizzative interne degli uffici non giustificano la mancata conclusione tempestiva del procedimento amministrativo; tali circostanze possono eventualmente rilevare solo sul piano della responsabilità personale del funzionario o dirigente.
- Quando il procedimento di VIA prevede una determinazione istruttoria della Commissione tecnica e un successivo provvedimento finale ministeriale con il concerto di altra amministrazione, l’inerzia può essere contestata già per la mancata adozione dell’atto istruttorio presupposto, senza che sia necessario attendere la fase successiva di concerto.
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