Cassazione Penale, Sentenza n. 17382/2024 del 29/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/05/2023 che ha convalidato il decreto del Magistrato di sorveglianza di Massa e revocato l'affidamento in prova al servizio sociale, con efficacia ex tunc (periodo dal 10/02/2021 all'11/04/2023 dichiarato non validamente espiato). Il ricorrente deduce inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 47, comma 11 Ord. pen. e vizio di motivazione: la revoca sarebbe stata decisa considerando soltanto la gravità dell'infrazione (arresto in flagranza per spaccio/possesso di stupefacenti di modesta quantità) e senza valutare la condotta complessiva tenuta nel periodo di affidamento (oltre due anni senza precedenti infrazioni), né la concreta incidenza delle prescrizioni; inoltre il Tribunale non ha esaminato la richiesta subordinata di concessione della detenzione domiciliare formulata con memoria del 28/04/2023.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla decorrenza (efficacia ex tunc) della revoca dell'affidamento in prova e alla mancata pronuncia sulla istanza subordinata di detenzione domiciliare, disponendo il rinvio al Tribunale di sorveglianza di Genova per nuovo esame su tali punti. Ha invece respinto/inammissibile il resto del ricorso (la valutazione di incompatibilità del comportamento con la prosecuzione dell'affidamento è stata considerata fondata dal Tribunale). In sintesi: annullamento parziale con rinvio sulle sole questioni relative all'efficacia retroattiva della revoca e alla mancata valutazione della detenzione domiciliare; tutte le altre statuizioni confermate.
Norme richiamate
art. 47, comma 11 Ord. pen.
Riferimento normativo evocato dal ricorrente per contestare la revoca; la Corte richiama il principio che la revoca non può essere meccanica e che l'applicazione richiede motivazione logica ed esauriente, soprattutto se si dispone efficacia ex tunc
art. 73, comma 5, DPR n. 309/1990
Norma che qualifica il fatto per cui il ricorrente è stato arrestato (detenzione ai fini di spaccio); la Corte prende atto che la condotta è oggetto di procedimento in corso ma non decide sulla qualificazione sostanziale, rimettendo la valutazione della gravità al giudice di merito
Corte Cost. sent. n. 343/1987
Richiamata per i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena: la revoca con efficacia ex tunc è ammissibile solo se il comportamento del condannato dimostra l'inesistenza ab origine dell'adesione al percorso rieducativo
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.1 n.23943/2001, n.35781/2020, n.36470/2021 e altre)
La Corte ricorda la consolidata giurisprudenza secondo cui l'affidamento in prova è rimesso al giudizio discrezionale del Tribunale di sorveglianza e la revoca richiede motivazione che valuti gravità del fatto e condotta complessiva; inoltre la revoca per fatti anteriori è possibile solo se emergono nuovi elementi che incidono sulla prognosi favorevole originaria. Viene anche affermato che la richiesta di detenzione domiciliare formulata in udienza o in subordine non è per ciò stesso inammissibile e deve essere valutata se ricorrono le condizioni di legge
Massime di principio
- La revoca dell'affidamento in prova può essere disposta, ma il giudice deve motivare in modo specifico e logico l'eventuale efficacia retroattiva (ex tunc); non è sufficiente la sola enunciazione della gravità del fatto.
- Nella valutazione per la revoca vanno considerate sia la gravità oggettiva e soggettiva della violazione, sia la condotta complessiva del beneficiario durante il periodo di prova (durata della misura, rispetto delle prescrizioni, assenza di infrazioni pregresse).
- La revoca per fatti anteriori alla concessione del beneficio è ammessa solo se emergono nuovi elementi, non conosciuti al momento della concessione, che modificano significativamente la prognosi favorevole.
- Se la difesa presenta in udienza o per PEC una richiesta subordinata di misura alternativa (es. detenzione domiciliare), il giudice deve esaminarla e motivare il rigetto o l'accoglimento; la tardività non è automaticamente inammissibile quando la prognosi positiva è sostanzialmente comune alle misure alternative.
- La discrezionalità del Tribunale di sorveglianza è ampia ma obbligata a giustificare l'uso del potere con motivazione esauriente; carenze motivazionali possono determinare annullamento parziale con rinvio.
- In caso di quantitativi modesti di stupefacenti o di dubbi sulla incidenza della violazione rispetto al percorso rieducativo, il giudice dovrebbe esplicitare perché tali elementi determinano comunque la revoca e la sua retroattività.
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