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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-197/20

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 28 ottobre 2021. — KAHL G.m.b.H. & Co. K.G.contro Hauptzollamt Hannover e C.E. Roeper GmbH contro Hauptzollamt Hamburg. — Domande di pronuncia pregiudiziale proposte dal Finanzgericht Hamburg. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Tariffa doganale comune – Classificazione doganale – Nomenclatura combinata – Sottovoci tariffarie 1521 90 91 e 1521 90 99 – Interpretazione delle note esplicative relative alla sottovoce 1521 90 99 – Cere di api fuse e solidificate di nuovo prima della loro importazione. — Cause riunite C-197/20 e C-216/20

Giurisprudenza europea62020CJ0197

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, su rinvio del Finanzgericht Hamburg, ha chiarito la classificazione doganale delle cere di api che erano state fuse, filtrate e poi solidificate prima dell’importazione. Ha escluso che tali prodotti possano essere considerati cere di api "gregge" nella sottovoce 15219091 NC. La soluzione adottata è che essi rientrano nella sottovoce 15219099 NC, soggetta al dazio del 2,5%.

Classificazione doganale delle cere di api fuse e filtrate: distinzione tra sottovoce 15219091 NC (cere gregge) e 15219099 NC (altre cere).

La questione giuridica

Se, ai fini della nomenclatura combinata, le cere di api che sono state fuse, con separazione meccanica di parte dei corpi estranei durante la fusione, e poi solidificate in blocchi o fogli, debbano essere classificate nella sottovoce 15219091 NC come cere "gregge" oppure nella sottovoce 15219099 NC come cere "altre"; e, in via preliminare, se le note esplicative della sottovoce 15219099 NC debbano essere lette includendo il termine "fuse" in tutte le versioni linguistiche rilevanti.

Principio di diritto

Le cere di api che abbiano subito processi di fusione, filtraggio/separazione meccanica di impurità e successiva solidificazione non conservano la qualità di cere "gregge" ai sensi della sottovoce 15219091 NC; esse vanno quindi classificate nella sottovoce 15219099 NC, riservata alle cere "altre". Le note esplicative, lette secondo il testo della nomenclatura e alla luce delle versioni linguistiche e delle note del SA, confermano che qualsiasi trattamento ai fini della trasformazione o raffinazione esclude la classificazione come "gregge".

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2658/87
  • Regolamento di esecuzione (UE) n. 1101/2014
  • Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754
  • Regolamento (UE) n. 142/2011
  • Decisione 87/369/CEE

Classificazione doganale delle cere di api fuse e solidificate

La pronuncia, resa in due cause riunite su rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Hamburg, riguarda l’interpretazione della nomenclatura combinata in materia di classificazione doganale delle cere di api importate nell’Unione. La Corte è stata chiamata a distinguere tra la sottovoce 15219091 NC, relativa alle cere di api "gregge", e la sottovoce 15219099 NC, relativa alle cere "altre".

Fatti e procedimento principale

Nel procedimento principale la KAHL e la Roeper contestavano la classificazione doganale attribuita dalle autorità doganali tedesche a cere di api importate in Germania. In entrambi i casi le autorità avevano classificato la merce nella sottovoce 15219099 NC, con applicazione del dazio del 2,5%, mentre le società sostenevano che si trattasse di cere "gregge" rientranti nella sottovoce 15219091 NC, esenti da dazi.

Le merci controverse erano cere di api che, nello Stato di esportazione, erano state fuse; durante la fusione era stata separata meccanicamente una parte dei corpi estranei; successivamente la cera era stata nuovamente riscaldata, filtrata e solidificata in blocchi o fogli.

Normativa rilevante

La causa riguarda l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, nelle versioni applicabili derivanti dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 1101/2014 e (UE) 2015/1754. Sono rilevanti in particolare:

  • la voce 1521 NC, relativa a cere vegetali, cere di api o di altri insetti e spermaceti;
  • la sottovoce 15219091 NC, per le cere di api o di altri insetti "gregge";
  • la sottovoce 15219099 NC, per le cere "altre".

Sono state richiamate anche le regole generali di interpretazione della NC, in particolare le regole 1 e 6, nonché le note esplicative della NC e del sistema armonizzato (SA). È stato inoltre menzionato l’articolo 25, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 142/2011, che assoggetta la cera d’api sotto forma di favi a un divieto di importazione e di transito.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se le note esplicative della sottovoce 15219099 NC dovessero essere applicate anche nella versione linguistica in cui compare il termine "fuse";
  • in caso negativo, se la nozione di "gregge" della sottovoce 15219091 NC comprendesse cere di api fuse nel Paese di esportazione e parzialmente private di corpi estranei mediante processo meccanico, pur con permanenza di altre impurità.

Ragionamento della Corte

La Corte ha ricordato che la classificazione doganale deve avvenire in base al testo delle voci e delle note della nomenclatura, secondo le caratteristiche oggettive delle merci, per garantire certezza del diritto e controlli agevoli. Le note esplicative della NC e del SA, pur non vincolanti, costituiscono un importante ausilio interpretativo.

Quanto alla sottovoce 15219091, la Corte ha osservato che il termine "greggio" nel linguaggio corrente indica ciò che è allo stato naturale, non ancora trattato o trasformato. In assenza di indicazioni più specifiche nella NC, tale significato va seguito. Ne consegue che una cera d’api sottoposta a trattamento termico e a separazione di impurità non può essere considerata "greggia".

La Corte ha inoltre valorizzato le note esplicative del SA, che distinguono tra cere di api allo stato greggio e cere fuse, pressate o raffinate, nonché le note esplicative della NC, le quali indicano espressamente che nella sottovoce 15219091 rientrano soprattutto le cere presentate sotto forma di favi, mentre la sottovoce 15219099 comprende le cere fuse, pressate o raffinate, anche imbianchite o colorate.

La divergenza tra alcune versioni linguistiche delle note esplicative della NC non ha modificato tale esito: la Corte ha ritenuto che, anche a prescindere dalla presenza del termine "fuse" in talune lingue, la struttura della nomenclatura e il significato della sottovoce 15219099 impongono di ricomprendere in essa i prodotti già sottoposti a trattamento per trasformazione.

Decisione e dispositivo

La Corte ha dichiarato che le cere di api fuse, dalle quali sia stata separata meccanicamente una parte dei corpi estranei al momento della fusione e che siano poi state solidificate in blocchi o fogli, rientrano nella sottovoce 15219099 NC, relativa alle "altre" cere, e non nella sottovoce 15219091 NC, relativa alle cere "gregge".

Principi affermati

Ai fini della nomenclatura combinata:

  • la nozione di cera di api "greggia" va intesa in senso restrittivo;
  • un trattamento di fusione e filtraggio, anche se non altera necessariamente in modo percepibile la composizione materiale, esclude la classificazione come "greggia";
  • la sottovoce 15219099 è la voce residuale che accoglie le cere di api o di altri insetti sottoposte a trasformazione o raffinazione.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori importatori, la pronuncia conferma che il momento e il tipo di lavorazione effettuata sul prodotto sono decisivi per la classificazione tariffaria. Non rileva che la cera sia poi solidificata in blocchi o fogli: ciò che conta è che abbia già subito un processo di fusione e separazione di impurità prima dell’importazione.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione doganalenomenclatura combinatadazi doganalicere di api

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