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Cassazione Civile, Ordinanza n. 09039/2025 del 05/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia trae origine da una domanda proposta da una proprietaria confinante nei confronti della società costruttrice di un fabbricato, deducendo la violazione delle distanze legali tra costruzioni con riferimento a un corpo scala e chiedendone l’arretramento. In primo grado la domanda veniva accolta. In appello la società sosteneva che il Tribunale avesse erroneamente applicato una norma regolamentare del piano regolatore comunale invece della disciplina legale richiamata in giudicato tra le parti; la controparte resisteva e proponeva appello incidentale sul mancato riconoscimento del danno da violazione delle distanze. La Corte d’appello rigettava l’appello principale, accoglieva l’incidentale e liquidava il danno in via equitativa. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: 1) violazione degli artt. 873 e 2909 c.c., dell’art. 17 L. n. 765/1967 e di altre norme urbanistiche, nonché difetto di motivazione, perché la sentenza impugnata non indicava quale norma avesse fondato la ritenuta illegittimità della scala e non rispondeva alla censura sulla normativa applicabile ratione temporis; 2) violazione degli artt. 324, 2909, 112, 113, 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c., assumendo che sul capo relativo al danno si fosse formato giudicato e, comunque, che la liquidazione fosse priva di adeguata motivazione e in contrasto con le risultanze peritali.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il rilievo sulla mancanza di motivazione e sull’omesso esame della questione relativa alla norma applicabile e alla concreta distanza della scala dal fabbricato confinante. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo, relativo al giudicato sul danno e alla sua quantificazione. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    richiamato come base della disciplina delle distanze legali tra costruzioni

  • art. 2909 c.c.

    invocato in relazione al giudicato tra le parti e al dedotto giudicato interno sul capo risarcitorio

  • art. 17 L. n. 765/1967

    richiamato quale possibile norma applicabile ratione temporis alle distanze

  • art. 4, comma 1, L. n. 291/1971

    richiamato tra le norme indicate in rubrica dal ricorrente

  • art. 4, ultimo comma, L. n. 10/1977

    richiamato tra le norme indicate in rubrica dal ricorrente

  • art. 324 c.p.c.

    invocato per sostenere la formazione del giudicato interno sul capo del danno

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per lamentare il mancato esame del motivo di appello e la corrispondenza tra chiesto e pronunciato

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato in relazione all’applicazione delle norme giuridiche da parte del giudice

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato con riferimento alla valutazione delle prove e delle risultanze peritali

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato con riferimento al libero apprezzamento delle prove e della consulenza tecnica

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione al riparto dell’onere della prova sul danno e sulla violazione delle distanze

Massime di principio

  • La sentenza che accerti la violazione delle distanze legali deve indicare in modo chiaro la norma applicata e gli elementi fattuali decisivi, inclusa la concreta collocazione del manufatto rispetto al fabbricato confinante; il difetto di tale motivazione rende la decisione cassabile.
  • Quando l’appellante contesta la normativa applicata dal primo giudice e la relativa applicazione ratione temporis, la corte d’appello deve dare risposta espressa e non può limitarsi a un generico richiamo ad altra decisione o alle conclusioni del consulente tecnico.
  • La liquidazione del danno da violazione delle distanze e la sua eventuale configurazione in re ipsa non possono essere esaminate in cassazione se il motivo che investe la statuizione principale viene accolto e il capo risarcitorio resta assorbito.
  • Il giudicato interno o esterno può essere invocato solo se il capo di sentenza e la specifica censura risultino chiaramente individuabili; in difetto, la questione resta subordinata all’esito delle doglianze principali.

Come è indicizzato

MaterieProprietàImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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