Sentenza del 29/11/2017 n. 28569 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
A seguito del controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2002, l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto un credito d'imposta maturato nel 2001, poiché la precedente dichiarazione Modello 2002, trasmessa telematicamente, era stata scartata dal sistema con codice 0027 (data non conforme). Il contribuente sosteneva l'illegittimità della liquidazione automatizzata, contestava la prova dello scarto e invocava la tutela dell'affidamento e della buona fede.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché formulato confondendo violazione di legge e vizio di motivazione e perché introduceva una questione nuova. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: lo scarto telematico per errore bloccante equivale al rigetto della dichiarazione, deve essere comunicato all'utente e impone una nuova trasmissione corretta; poiché il contribuente non aveva ritrasmesso la dichiarazione, il credito non poteva essere riconosciuto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la stessa commistione tra vizi e per novità della censura. C.A. è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali, liquidate in 2.800 euro oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
Disciplina la liquidazione automatizzata delle imposte sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni. La relativa applicazione non è stata esaminata nel merito perché la contestazione è stata ritenuta nuova e quindi inammissibile.
D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 3, comma 11
Attribuisce la definizione delle modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni alla disciplina regolamentare e tecnica dell'Amministrazione finanziaria.
D.M. 31 luglio 1998, art. 9, comma 11
In caso di "scarto" del file contenente la dichiarazione per un errore "bloccante", la dichiarazione si intende respinta; tale circostanza viene comunicata telematicamente all'utente, che deve ripetere la trasmissione dopo aver eliminato l'errore.
Una dichiarazione telematica scartata per un errore bloccante non produce gli effetti della dichiarazione validamente presentata. Il contribuente deve correggere l'errore e ritrasmettere il file, conservando la prova della corretta acquisizione.
Art. 2697 del codice civile
Stabilisce l'onere della prova. Nel caso concreto, la ricostruzione della Commissione tributaria regionale circa lo scarto e la relativa comunicazione è stata ritenuta accertata in fatto.
Statuto dei diritti del contribuente, legge n. 212 del 2000, artt. 6 e 10
Tutela gli obblighi informativi dell'Amministrazione, l'affidamento e la buona fede del contribuente. Le relative censure non sono state esaminate nel merito perché proposte tardivamente e in modo processualmente inammissibile.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6
Prevede principi in materia di colpevolezza e tutela del contribuente nell'ambito delle sanzioni tributarie. La Corte non ha accolto la relativa censura, dichiarandola inammissibile.
Art. 24 della Costituzione
Riconosce il diritto di difesa. È stato richiamato dal ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione esaminabile, anche per l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- La trasmissione telematica di una dichiarazione non è sufficiente se il file viene scartato per un errore bloccante: lo scarto equivale alla mancata presentazione o al rigetto della dichiarazione.
- La comunicazione telematica di scarto impone al contribuente o all'intermediario di correggere l'errore e ritrasmettere la dichiarazione; è essenziale conservare ricevute, protocolli e comunicazioni di esito.
- Un credito d'imposta indicato in una dichiarazione non validamente acquisita dall'Amministrazione può essere disconosciuto nella dichiarazione degli anni successivi.
- Le contestazioni sulla procedura di liquidazione automatizzata devono essere formulate tempestivamente già nel giudizio di primo grado e riproposte in appello; questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Nel ricorso per cassazione occorre distinguere chiaramente la violazione o falsa applicazione di legge dal vizio di motivazione; la commistione dei due motivi può comportare l'inammissibilità.
- La tutela dell'affidamento e della buona fede non sostituisce l'adempimento dell'obbligo di presentare una dichiarazione corretta e validamente acquisita, soprattutto quando lo scarto sia stato comunicato tempestivamente.
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