Sentenza n. 2207/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento del provvedimento impugnato e per l'effetto disporre il collocamento immediato ed urgente del ricorrente in una struttura di accoglienza SAI per titolari di protezione internazionale ed acconcia alle sue condizioni psicofisiche; in via subordinata e nel merito, condannare le Amministrazioni convenute al pagamento di un indennizzo pari all'importo massimo pro-die/pro-capite di € 122,50 erogato alle strutture di accoglienza specifiche per soggetti con vulnerabilità psichiche che consenta al ricorrente di poter provvedere alle proprie esigenze con obbligo di revisione almeno semestrale dell'indennizzo per verificare nel frattempo la sopravvenuta disponibilità di una struttura di accoglienza idonea, salva la possibilità del giudice di determinare l'entità dell'indennizzo o la cadenza della revisione in modo diverso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di inserimento nella rete SAI per assenza di posti disponibili in strutture idonee
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di protezione internazionale riconosciuta dal Tribunale di Napoli e di permesso di soggiorno per protezione speciale, era ospitato in un centro di accoglienza straordinaria (CAS) ritenuto inadeguato alle sue condizioni di grave disagio psichico e fisico. Il gestore del CAS, la ASL e altri operatori avevano segnalato la necessità di trasferimento in una struttura SAI specializzata. Dopo l’annullamento dell’inserimento nel circuito SAI da parte della Prefettura e ulteriori solleciti, il Servizio Centrale negava l’accoglienza, comunicando che tutti i SAI coinvolti avevano dato riscontro negativo. Il ricorrente deduceva violazioni di legge ed eccesso di potere, lamentando la lesione del diritto fondamentale all’accoglienza adeguata, della dignità personale e del diritto alla salute, e chiedeva l’annullamento del diniego e l’ordine di collocamento in una struttura SAI idonea. In via subordinata chiedeva un indennizzo giornaliero. L’Amministrazione riconosceva gli elementi attestanti il disagio mentale, ma sosteneva che la Prefettura avesse esaurito le proprie competenze e che il potere-dovere di provvedere spettasse al Servizio Centrale SAI. Il TAR rilevava inoltre che l’ordine cautelare già impartito era rimasto ineseguito e che l’Amministrazione non aveva contestato le allegazioni documentate del ricorrente.
La decisione
Il TAR accoglie il ricorso e annulla il provvedimento di diniego. La vulnerabilità del ricorrente, documentata da plurime relazioni mediche e riconosciuta dalla stessa Amministrazione, rientra nelle situazioni che impongono misure di accoglienza specifiche. L’art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 142/2015, letto insieme all’art. 17, non attribuisce all’Amministrazione una mera facoltà, ma configura un potere-dovere di assicurare l’inserimento della persona vulnerabile nel sistema SAI, nei limiti delle specifiche esigenze e dei posti disponibili. La discrezionalità amministrativa residua riguarda soltanto il quomodo, cioè l’individuazione concreta della struttura più idonea, e non l’an dell’intervento. La permanenza del ricorrente in un CAS privo di assistenza psichiatrica e di personale qualificato era incompatibile con le sue condizioni e lesiva dei suoi diritti fondamentali. Il Ministero, quale articolazione dotata di soggettività giuridica, è tenuto anche tramite il Servizio Centrale SAI a porre in essere, senza indugio e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, tutte le iniziative necessarie per l’effettivo inserimento del ricorrente nella rete SAI, compulsando anche strutture situate in aree limitrofe. In caso di ulteriore inadempimento, il TAR nomina commissario ad acta il Responsabile della Direzione centrale per le politiche migratorie del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, con facoltà di delega, incaricandolo di provvedere nei successivi trenta giorni. Le spese di lite sono compensate; il ricorrente è ammesso al patrocinio a spese dello Stato e il compenso professionale è liquidato in euro 2.000,00.
Norme richiamate
art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale fondamento della protezione internazionale riconosciuta al ricorrente dal Tribunale di Napoli.
art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008
Richiamato in relazione al riconoscimento della protezione internazionale.
art. 17, comma 1, d.lgs. 142/2015
Individua tra le persone vulnerabili meritevoli di misure di accoglienza specifiche i disabili e le persone affette da gravi malattie.
art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 142/2015
Il richiedente che si trova in una delle specifiche situazioni di cui all'articolo 17, comma 1, del presente decreto può essere accolto, sulla base delle specifiche esigenze e nel limite dei posti disponibili, nell'ambito del sistema di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.
La disposizione, letta insieme all'art. 17, configura secondo il TAR un potere-dovere dell'Amministrazione di assicurare l'inserimento della persona vulnerabile nel SAI; la discrezionalità riguarda soltanto l'individuazione concreta della struttura idonea.
art. 1-sexies d.l. 416/1989, convertito dalla l. 39/1990
Individua il sistema di accoglienza e integrazione SAI nel quale deve essere assicurata la presa in carico personalizzata delle persone vulnerabili.
art. 64 c.p.a.
La mancata contestazione da parte dell’Amministrazione di allegazioni del ricorrente supportate da principio di prova assume rilievo nella valutazione dei fatti.
art. 34, comma 1, lett. b), c.p.a.
Fondamento del potere conformativo del giudice di ordinare all’Amministrazione le attività necessarie per dare attuazione alla decisione.
art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.
Consente la nomina del commissario ad acta quale misura per assicurare l’attuazione della sentenza in caso di ulteriore inadempimento amministrativo.
art. 21 della direttiva 2013/33/UE
Impone di tenere in debita considerazione la situazione specifica delle persone vulnerabili nelle condizioni materiali di accoglienza.
art. 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Richiamato quale fondamento della tutela della dignità umana.
art. 3 CEDU
Richiamato quale parametro del divieto di trattamenti inumani o degradanti.
Massime di principio
- Quando la vulnerabilità psichica o fisica di una persona titolare o richiedente protezione internazionale è documentata e la struttura CAS ordinaria è inidonea a fronteggiarne le esigenze, l’Amministrazione deve adottare misure di accoglienza specifiche e assicurare l’effettivo accesso a una struttura SAI idonea.
- L’art. 9, comma 1-bis, d.lgs. 142/2015, in combinato disposto con l’art. 17 dello stesso decreto, configura un potere-dovere dell’Amministrazione quanto all’adozione di misure di accoglienza adeguate per le persone vulnerabili; la discrezionalità amministrativa residua riguarda il quomodo, ossia la scelta concreta della struttura, e non l’an dell’intervento.
- La mera indisponibilità o l’esito negativo delle valutazioni di singole strutture SAI non legittima il diniego dell’accoglienza quando sia accertata l’inidoneità del CAS e la necessità di una presa in carico specializzata; l’Amministrazione deve attivarsi concretamente per individuare una soluzione effettivamente idonea, anche presso strutture territorialmente limitrofe.
- La permanenza prolungata di una persona vulnerabile in un CAS privo di assistenza psichiatrica e di personale qualificato, nonostante reiterate segnalazioni sanitarie e richieste di trasferimento, è illegittima perché incompatibile con il diritto a condizioni di accoglienza adeguate e con la tutela della dignità e della salute.
- In presenza di un precedente ordine cautelare rimasto ineseguito, il giudice amministrativo può imporre un termine puntuale per l’adempimento dell’obbligo conformativo e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare in via sostitutiva in caso di ulteriore inerzia.
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