Cassazione Civile, Ordinanza n. 22607/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce dall'opposizione allo stato passivo di un fallimento proposta dall'originaria banca creditrice, poi cessionaria del credito in favore della società ricorrente, per ottenere l'ammissione di crediti derivanti da due rapporti di conto corrente e da più mutui fondiari. Per i conti correnti si contestavano: la declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi, la ritenuta indeterminatezza della clausola di determinazione del tasso per rinvio agli usi di piazza, il mancato riconoscimento del tasso legale sostitutivo e, soprattutto, il rigetto della pretesa per mancata prova del credito. Per i mutui fondiari si contestavano il mancato riconoscimento dei crediti in presenza di documentazione che la banca assumeva essere stata ritualmente prodotta, la riduzione dell'importo ammesso, il diniego del privilegio ipotecario e la tesi del superamento del limite di finanziabilità quale causa di nullità o comunque di inopponibilità al fallimento. Nel ricorso per cassazione furono articolati sette motivi, ma la Corte ha trattato in sostanza tre nuclei: conti correnti, prove/documentazione, mutui fondiari e opponibilità delle ipoteche. La ricorrente lamentava omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'art. 1284 c.c., dell'art. 2697 c.c., delle norme fallimentari sulla produzione documentale e delle norme sul mutuo fondiario e sulla revocatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato le censure relative ai crediti da conto corrente, ritenendo corretta la decisione di merito che aveva escluso l'ammissione al passivo per mancata prova del credito in capo alla banca. Ha invece accolto, nei limiti indicati, le doglianze relative ai mutui fondiari: ha ritenuto errata la statuizione di merito nella parte in cui aveva valorizzato il superamento del limite di finanziabilità e la destinazione delle somme a pregresse passività come ragioni di nullità del mutuo. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di appello di Messina in diversa composizione per nuovo esame dei soli profili accolti, mentre il resto delle censure è rimasto assorbito o inammissibile. La Corte ha precisato che il limite di finanziabilità del mutuo fondiario non determina nullità del contratto e che il mutuo fondiario può legittimamente essere impiegato anche per estinguere debiti pregressi. Restano ferme, invece, le ragioni di rigetto della pretesa da conto corrente per carenza di prova documentale.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex n. 5, nella formulazione novellata, non era applicabile alla sentenza impugnata perché il giudizio di appello era stato introdotto prima dell'11 settembre 2012; le censure ex n. 5 sono state quindi in parte inammissibili.
art. 1283 c.c.
La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi è nulla se non ricorre una delle tassative ipotesi di anatocismo consentite dalla norma; non è possibile sostituirla automaticamente con capitalizzazione annuale.
art. 1284 c.c.
In caso di nullità della clausola che determina il tasso convenzionale nei contratti anteriori alla disciplina di riforma richiamata, può operare il tasso legale sostitutivo.
art. 2697 c.c.
Nei giudizi di ammissione al passivo il creditore bancario che agisca per saldo di conto corrente o per credito da mutuo deve provare i fatti costitutivi del credito; la mancanza di documentazione impedisce l'accoglimento della domanda.
art. 98 l. fall.
Nel vecchio rito fallimentare l'opposizione allo stato passivo era regolata da un regime diverso da quello introdotto dalla riforma del 2006; i principi sulla mera indicazione dei documenti già prodotti nel fascicolo della verifica non erano direttamente applicabili al caso.
art. 99 l. fall.
La regola sull'indicazione specifica dei documenti già prodotti nel procedimento di verifica era richiamata dalla ricorrente, ma la Corte ha escluso la sua applicabilità al procedimento soggetto al vecchio rito fallimentare.
art. 90 l. fall.
La richiesta di acquisizione della documentazione bancaria non è stata ritenuta equivalente a una legittima istanza di ritiro ex art. 90, perché la documentazione era nella disponibilità della banca e doveva essere tempestivamente prodotta.
art. 198 c.p.c.
Il principio sul potere del consulente tecnico di acquisire documenti necessari all'esame contabile non ha comportato soccorso alla banca, anche perché la produzione documentale era nella sua disponibilità e non risultava allegato il necessario consenso delle parti.
art. 210 c.p.c.
Non era configurabile una legittima richiesta di esibizione verso il fascicolo fallimentare quando la documentazione richiesta era bancaria e già nella disponibilità del creditore opponente.
art. 38, comma 2, d.lgs. n. 385 del 1993
Il limite di finanziabilità nel mutuo fondiario non è elemento essenziale del contratto né norma posta a presidio della sua validità; la sua violazione non determina nullità del mutuo né travolge automaticamente la garanzia ipotecaria.
art. 67 l. fall.
La Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la destinazione delle somme mutuate all'estinzione di pregresse passività può integrare una fattispecie revocabile; tuttavia ha escluso che il limite di finanziabilità e la destinazione solutoria comportino nullità del mutuo.
art. 2901 c.c.
La revocatoria ordinaria è stata evocata solo incidentalmente nella ricostruzione delle parti; la Corte non l'ha posta a base autonoma della decisione di accoglimento.
art. 112 c.p.c.
La Corte ha rilevato che una eventuale decisione del giudice di merito fondata su una revocabilità non espressamente dedotta avrebbe potuto integrare ultrapetizione.
Massime di principio
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il creditore bancario che chieda l'ammissione di un saldo di conto corrente deve provare in modo completo e documentato il credito azionato; in mancanza di estratti conto e documentazione idonea la domanda va respinta.
- Quando la clausola di determinazione del tasso di interesse in un contratto bancario è nulla per indeterminatezza, il giudice può applicare il tasso legale sostitutivo, ma ciò non elimina il distinto e preliminare onere della banca di provare l'esistenza e l'entità del credito.
- Nel vecchio rito fallimentare l'opponente non può invocare, in modo generico, principi sulla acquisizione officiosa dei documenti o sul recupero del fascicolo della verifica se non specifica quali documenti intenda utilizzare e se la documentazione era comunque nella sua disponibilità.
- Il consulente tecnico d'ufficio non può supplire all'inerzia probatoria della parte che abbia la disponibilità della documentazione bancaria e non l'abbia prodotta tempestivamente; il potere di acquisizione documentale non esonera dall'onere di allegazione e prova.
- Nel mutuo fondiario, il superamento del limite di finanziabilità non comporta nullità del contratto né consente al giudice di riqualificarlo d'ufficio in mutuo ordinario per neutralizzarne gli effetti tipici.
- Il mutuo fondiario può essere validamente utilizzato anche per estinguere debiti pregressi; la destinazione solutoria delle somme non incide di per sé sulla validità del finanziamento, ferma restando l'eventuale diversa valutazione in tema di opponibilità o revocabilità della garanzia secondo i presupposti di legge.
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