Sentenza del 03/06/2015 n. 11418 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune di Olbia ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sardegna, contestando, da un lato, la riduzione del valore venale del terreno edificabile da 45,00 a 39,00 euro al metro quadrato, ritenuta priva di adeguata motivazione e fondata su una valutazione equitativa non consentita. Dall’altro, ha contestato l’eliminazione delle sanzioni per obiettive condizioni di incertezza normativa, sostenendo che tale domanda fosse stata proposta tardivamente dalla contribuente e non nel ricorso introduttivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Comune per entrambi i motivi, senza esaminare nel merito le contestazioni. Il ricorso era stato presentato quando era vigente l’art. 366-bis c.p.c., che imponeva, a pena di inammissibilità, la formulazione di uno specifico quesito di diritto alla conclusione di ciascun motivo fondato sulle violazioni di legge indicate. Poiché i quesiti di diritto mancavano completamente, la sentenza regionale è rimasta ferma. Il Comune di Olbia è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 3.500 euro, oltre accessori e spese forfettarie.
Norme richiamate
Art. 366-bis c.p.c.
Nei casi previsti dall’art. 360, comma 1, nn. 1), 2), 3) e 4), l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto.
La norma imponeva, per i ricorsi per cassazione proposti durante il periodo di sua vigenza, la formulazione di un quesito di diritto specifico per ogni motivo fondato su violazioni di legge. La sua omissione comportava l’inammissibilità del ricorso, senza esame delle questioni di merito.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la nullità della sentenza o del procedimento. Nel caso concreto, i motivi del Comune rientravano formalmente in tale ambito, ma sono stati dichiarati inammissibili per la mancata formulazione dei quesiti di diritto richiesta dall’art. 366-bis c.p.c.
Art. 113 c.p.c.
Riguarda la decisione secondo diritto e i limiti della decisione secondo equità. Il Comune ne aveva denunciato la violazione sostenendo che la Commissione Regionale avesse rideterminato equitativamente il valore del terreno; tuttavia, la Corte non ha esaminato la fondatezza della censura.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24
Disciplinano, rispettivamente, il contenuto del ricorso tributario e la possibilità di integrare i motivi nei limiti previsti dalla legge. Il Comune sosteneva che la richiesta di esclusione delle sanzioni fosse stata proposta dalla contribuente solo con memorie successive, ma la questione non è stata esaminata nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi sulla domanda e vieta di decidere oltre i limiti di essa. Il Comune lo aveva richiamato per contestare la decisione sulle sanzioni, ma la censura è rimasta assorbita dall’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il rispetto dei requisiti formali del ricorso è essenziale: la mancanza di un requisito imposto a pena di inammissibilità può impedire completamente l’esame del merito.
- Quando una norma processuale richiede quesiti, conclusioni o indicazioni specifiche per ciascun motivo, tali elementi devono essere formulati in modo autonomo, chiaro e completo per ogni censura.
- La Corte di cassazione non riesamina normalmente i fatti e le valutazioni estimative del giudice di merito se il ricorso non supera preliminarmente i requisiti di ammissibilità.
- L’eventuale fondatezza sostanziale delle contestazioni non è sufficiente se il ricorso è tecnicamente inammissibile; in tal caso la decisione impugnata resta efficace.
- La condanna alle spese segue ordinariamente la soccombenza, anche quando la causa termina per una ragione processuale senza una decisione sul merito.
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