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Sentenza

Sentenza n. 3892/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 00002/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202403664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lombardia che aveva respinto il ricorso contro l’ordinanza comunale di annullamento degli effetti abilitativi della SCIA alternativa al permesso di costruire e di demolizione delle opere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario di un immobile residenziale aveva impugnato l’ordinanza comunale che, previo annullamento in autotutela degli effetti abilitativi della SCIA alternativa al permesso di costruire, aveva ingiunto la demolizione di un nuovo locale cucina realizzato su un terrazzo e il ripristino dello stato dei luoghi. L’opera risultava posta a circa 5,40 metri dall’edificio frontistante, anziché alla distanza minima di 10 metri, e gli elaborati allegati alla SCIA non indicavano né la presenza dell’edificio frontistante né le distanze dai confini e dalle pareti finestrate. In primo grado era stata dedotta la violazione delle condizioni per l’esercizio dell’autotutela, in particolare per l’intervento oltre il termine di 18 mesi, l’insussistenza di condotte fraudolente o mendaci, la carenza di un interesse pubblico concreto e attuale prevalente sull’affidamento, l’omessa considerazione delle deduzioni procedimentali, il difetto di istruttoria, il travisamento e l’erroneità dei presupposti. Si sosteneva inoltre che l’opera costituisse il completamento di uno spazio già condonato e che il condono rendesse irrilevante la disciplina delle distanze. In appello le eredi hanno riproposto tali censure, aggiungendo l’asserita ultrapetizione del TAR per avere valorizzato il tema della nuova volumetria e delle distanze, nonché la violazione dell’art. 112 c.p.c.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza del TAR. Ha ritenuto pacifico che il locale cucina costituisse un nuovo volume edilizio, con incremento di superficie, distinto dalle opere oggetto del precedente condono. Il condono, in quanto misura eccezionale e derogatoria, non può estendersi a opere successive non espressamente sanate; il nuovo intervento doveva quindi rispettare autonomamente la disciplina sulle distanze prevista dal d.m. n. 1444/1968. La mancata indicazione negli elaborati della distanza dal fabbricato frontistante e della sua stessa presenza ha impedito una completa verifica della conformità urbanistica e integra una rappresentazione incompleta e fuorviante della realtà, rilevante ai fini dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Il superamento del termine di 18 mesi è dunque legittimo anche in assenza di una falsità penalmente rilevante, quando la documentazione del privato abbia impedito o ostacolato la corretta istruttoria amministrativa. È stata esclusa, inoltre, la necessità di una specifica comparazione con l’affidamento del destinatario: chi abbia determinato, mediante una rappresentazione non veritiera o incompleta, l’errore dell’amministrazione non vanta un affidamento legittimo da bilanciare; l’interesse pubblico all’autotutela può ritenersi sussistente in re ipsa. In ogni caso, la violazione delle distanze inderogabili tutela interessi primari di salubrità e igiene degli ambienti e rende recessivo l’interesse privato. Le appellanti sono state condannate alle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    il limite temporale non opera nei casi in cui il provvedimento amministrativo sia stato conseguito sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato

    Il superamento del termine di 18 mesi è ammesso non solo in presenza di dichiarazioni penalmente false, ma anche quando la rappresentazione dei fatti sia incompleta o fuorviante e impedisca la corretta verifica amministrativa.

  • art. 112 c.p.c.

    La dedotta ultrapetizione è stata ritenuta infondata; il giudice di primo grado ha esaminato un profilo coerente con la questione della legittimità dell’intervento edilizio e dell’autotutela.

  • art. 9 d.m. 1444/1968

    La nuova opera edilizia deve rispettare autonomamente le distanze minime tra fabbricati, senza poter beneficiare del condono relativo a opere diverse.

  • art. 86 del Regolamento edilizio comunale

    La disciplina comunale sulle distanze è stata ritenuta applicabile al nuovo volume edilizio realizzato, in quanto intervento comportante incremento di superficie e nuovo ingombro.

Massime di principio

  • Il termine di 18 mesi per l’annullamento d’ufficio di un titolo edilizio non opera rigidamente quando la documentazione presentata dal privato abbia fornito una rappresentazione incompleta o fuorviante dei fatti, tale da impedire all’amministrazione una corretta verifica della conformità dell’intervento, anche se non ricorre una falsità penalmente accertata.
  • Il condono edilizio ha carattere eccezionale e derogatorio e produce effetti soltanto per le opere espressamente comprese nella sanatoria; un intervento successivo che realizzi un nuovo volume o incrementi la superficie deve essere valutato autonomamente e rispettare la disciplina urbanistico-edilizia vigente, comprese le distanze tra fabbricati.
  • Quando un titolo edilizio sia stato ottenuto sulla base di una falsa, incompleta o fuorviante rappresentazione della realtà imputabile al privato, non è configurabile un affidamento legittimo del destinatario da comparare con l’interesse pubblico all’autotutela; l’interesse pubblico alla rimozione dell’atto può ritenersi sussistente in re ipsa.
  • La violazione delle distanze inderogabili tra fabbricati, poste a tutela della salubrità e dell’igiene degli ambienti, giustifica l’intervento repressivo e rende recessivo l’interesse privato, senza necessità di una motivazione particolarmente articolata sull’interesse pubblico, quando ricorra anche una rappresentazione non veritiera o incompleta dell’intervento.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniAutotutela
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezza

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