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Sentenza

Sentenza n. 292/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 169/2025 in data 31 marzo 2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500723

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo di € 2.500,00 oltre interessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 169/2025 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro. Tale sentenza aveva dichiarato il diritto della docente al beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 e aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la Carta docente, secondo le regole previste per il personale di ruolo, per cinque anni scolastici e per complessivi € 2.500,00, oltre interessi. La ricorrente ha dedotto l'omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 6 maggio 2025, il suo passaggio in giudicato certificato dalla cancelleria e il decorso del termine di legge per l'adempimento. Ha chiesto l'ordine di esecuzione entro un termine e la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero e l'omesso adempimento, non contestato dall'Amministrazione rimasta contumace. Ha inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, in quanto dipendente della struttura amministrativa debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento del rimedio per l'esecuzione del giudicato e consente di chiedere l'attuazione delle decisioni giurisdizionali non eseguite dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel quale il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di eseguire il giudicato e nominare un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inottemperanza.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Prevede il beneficio economico della Carta docente, riconosciuto alla ricorrente dalla sentenza del giudice ordinario posta in esecuzione.

  • art. 14, comma 1, decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Attribuisce alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici un termine di centoventi giorni per eseguire i provvedimenti giurisdizionali; il TAR ne ha constatato il decorso prima della proposizione o decisione del giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudice amministrativo può conoscere, ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., della domanda di esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l'amministrazione non abbia adempiuto agli obblighi conformativi o di condanna da essa derivanti.
  • Nel giudizio di ottemperanza, la prova del passaggio in giudicato della decisione, della sua notificazione all'amministrazione e dell'inadempimento, unita alla mancata contestazione dell'amministrazione non costituita, è sufficiente a fondare l'ordine giudiziale di esecuzione, se risultano integrati anche i termini dilatori previsti dalla legge.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato e a una specifica richiesta della parte vittoriosa.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dirigente o funzionario già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice, per l'attività commissariale non deve essere liquidato alcun compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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