Sentenza del 12/05/2016 n. 850 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Accertamento analitico-induttivo a seguito di esame dei movimenti bancari - Accertamento di ricavi e di acquisti non contabilizzati per la mancata giustificazione dei movimenti bancari contestati - Mancato riconoscimento di costi occulti - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'accertamento è stato ritenuto legittimo. La presunzione fondata sui movimenti bancari può essere superata solo mediante una prova specifica riferita alle singole movimentazioni, oppure mediante un ragionamento presuntivo qualificato, grave, preciso e concordante, non mediante mere affermazioni generiche. I costi occulti non possono essere riconosciuti se privi della documentazione richiesta dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Ufficio ha utilizzato i movimenti bancari non giustificati per presumere l'esistenza di ricavi e acquisti non contabilizzati. Il contribuente non ha fornito una prova concreta, analitica e documentata idonea a spiegare le singole operazioni contestate e a superare la presunzione legale relativa derivante dalle movimentazioni bancarie. È stato inoltre negato il riconoscimento di costi occulti, in assenza di idonea documentazione giustificativa.
Norme richiamate
Art. 109, comma 4, d.P.R. 29 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
I costi possono essere riconosciuti fiscalmente solo se adeguatamente documentati e inerenti; in mancanza di idonea documentazione giustificativa, non è possibile dedurre i costi occulti emersi nell'ambito dell'accertamento.
Massime di principio
- In presenza di movimentazioni bancarie non giustificate, l'Amministrazione finanziaria può presumere ricavi o acquisti non contabilizzati; spetta al contribuente fornire una spiegazione analitica delle singole operazioni.
- Le contestazioni generiche o basate su semplici presunzioni non sono normalmente sufficienti a superare una presunzione legale relativa: occorrono documenti, tracciabilità e collegamenti concreti con le operazioni contestate.
- La prova contraria può anche essere presuntiva, ma deve fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti e su un ragionamento logico specificamente riferito ai movimenti bancari.
- I costi correlati ai ricavi presunti non vengono riconosciuti automaticamente: devono essere provati con documentazione idonea, oltre che risultare inerenti all'attività.
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