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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 36992/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputazione di attività d'impresa e conseguente assoggettamento a IRES, IRAP e IVA per cessioni immobiliari (anno 2008); contestazione della nullità/irregolarità dell'accertamento per mancato contraddittorio endoprocedimentale e per violazione del termine dilatorio di cui all'art.12, comma 7, l. n.212/2000; contestazione dell'applicabilità dell'IRAP per mancanza di autonoma organizzazione; obiezione che l'IVA costituirebbe duplicazione dell'imposta (già assolta con imposta di registro).

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha confermato che, ai fini tributari, l'esercizio d'impresa si valuta con il criterio della "professione abituale" e può ricorrere anche per un singolo affare se comporta una pluralità di operazioni, impiego significativo di mezzi e stabilità/continuità nel periodo rilevante; ha ritenuto legittimo l'accertamento a tavolino e ha escluso l'obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per tributi non armonizzati, rilevando inoltre che la contribuente non ha specificato quali difese avrebbe potuto esercitare; ha affermato che l'onere di provare l'assenza di autonoma organizzazione ai fini IRAP grava sul contribuente; ha confermato l'assoggettamento a IVA delle cessioni in presenza di attività d'impresa, con diritto al rimborso solo se fosse risultata un'imposta di registro prevalente.

Norme richiamate

  • d.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 (TUIR), art.55

    La nozione fiscale di reddito d'impresa/impresa si riferisce all'esercizio per professione abituale; il requisito è la professionalità abituale, non necessariamente l'organizzazione secondo il diritto civile

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, art.39, comma 2, lett. a)

    art.39, comma 2, lett. a) d.P.R. n.600/1973

    Norma richiamata nei motivi processuali concernenti criteri di rettifica fiscale e deduzioni; interpretata nel quadro della qualificazione dell'attività ai fini fiscali

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, art.55

    Riferimento alla disciplina IVA in relazione alla nozione di operatore e ai casi di imponibilità delle cessioni

  • Legge 27 luglio 2000, n.212 (Statuto del contribuente), art.10 e art.12, commi 2 e 7

    art.10; art.12, commi 2 e 7, l. n.212/2000

    Art.12, comma 7 disciplina il termine dilatorio (60 giorni) in caso di verbale di accesso/accertamento: la Corte ha ritenuto che il termine si applichi alle ipotesi con accesso/verbale e non agli "accertamenti a tavolino"; l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generale per tutti i tributi

  • Legge 7 agosto 1990, n.241, art.21-septies

    art.21-septies l. n.241/1990

    Norma richiamata in tema di procedimento amministrativo e contraddittorio; la Corte ha valutato l'effettività del contraddittorio svolto nel procedimento concreto

  • d.lgs. 15 dicembre 1997, n.446, art.2

    Disciplina l'IRAP e i relativi presupposti; la sentenza ricorda che l'assenza di autonoma organizzazione costituisce fattore impeditivo dell'IRAP e che l'onere della prova grava sul contribuente

  • d.P.R. 26 ottobre 1972, n.633, artt.1, 4 e 6

    art.1; art.4; art.6 d.P.R. n.633/1972

    Art.1: l'IVA si applica alle cessioni effettuate nell'esercizio di imprese; art.4 definisce esercizio di impresa come esercizio per professione abituale; art.6 stabilisce il momento di effettuazione per cessioni di beni immobili (atto di stipulazione)

  • T.U.I.R. (normativa fiscale), art.109

    Criteri per l'ammissibilità della deduzione dei costi: l'ufficio ha ammesso a deduzione solo i costi che soddisfano i requisiti di legge

  • Codice civile, art.2697

    Principio sulla ripartizione dell'onere della prova: il contribuente che invoca l'assenza di autonoma organizzazione deve darne la prova

  • Codice di procedura civile, art.360, primo comma, n.3

    art.360, primo comma, n.3 c.p.c.

    Fondamento dell'impugnazione per vizio di diritto (violazione di legge) davanti alla Corte di Cassazione; i motivi di nullità/processuali sono stati valutati ed esclusi

Massime di principio

  • Ai fini fiscali la qualifica di "impresa" si basa sulla 'professione abituale' e non coincide con la nozione civilistica: anche un unico affare rilevante, se comporta una serie coordinata di atti e impiego di mezzi, può costituire impresa
  • L'obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale vale prioritariamente per tributi armonizzati; per gli accertamenti "a tavolino" senza accesso non è sempre applicabile il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art.12, comma 7, l. n.212/2000
  • In tema di IRAP, l'assenza di autonoma organizzazione è un fatto impeditivo dell'imposta e il contribuente ha l'onere di provare tale circostanza (art.2697 c.c.)
  • L'assoggettamento a IVA delle cessioni immobiliari dipende dalla sussistenza dell'attività d'impresa: l'eventuale pagamento dell'imposta di registro non impedisce l'applicazione dell'IVA ma può dar luogo a rimborso se risultata sovrapposta
  • Le contestazioni procedurali devono indicare concretamente quali difese sarebbero state spiegate in contraddittorio: l'eccezione generica di lesione del diritto di difesa non è sufficiente
  • I costi sono ammessi in deduzione solo se soddisfano i requisiti di legge (art.109 T.U.I.R.); l'amministrazione esamina la congruità e la pertinenza dei costi dichiarati

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