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Sentenza

Sentenza n. 1170/2026 - Palermo, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. -OMISSIS-, resa sul ricorso R.G. n. -OMISSIS- dal Tribunale ordinario di Palermo, Sezione Prima Civile in data 1° luglio 2025.

Giustizia amministrativa202502561

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo che aveva condannato il Comune al pagamento di € 5.000,00 a titolo risarcitorio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore esecutante)

Prevale il privato

La controversia

La parte ricorrente ha agito per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Palermo, passata in giudicato, che aveva condannato il Comune di Palermo al pagamento di € 5.000,00 per i danni patiti dal ricorrente sino al 16 maggio 2025. È stato dedotto e documentato l'inadempimento dell'amministrazione, nonché l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 dalla notificazione del titolo esecutivo. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza, in particolare il passaggio in giudicato della sentenza civile e l'inutile decorso del termine legale per l'adempimento. Ha ordinato al Comune di Palermo di pagare integralmente le somme dovute entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ipotesi di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Palermo, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario, da attivare su istanza della parte entro ulteriori sessanta giorni. Ha inoltre disposto, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento sino all'effettivo soddisfacimento, ovvero sino alla scadenza del termine assegnato per l'adempimento. Le spese di lite sono state poste a carico del Comune e liquidate in € 552,00, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l'esecuzione del giudicato, assegnare un termine per l'adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    È posto a fondamento della penalità di mora, determinata nella misura degli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto dalla disposizione, decorrente dalla notificazione del titolo, concorre a integrare i presupposti per l'esecuzione coattiva nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003

    È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a giustificazione dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la determinazione e liquidazione del compenso del commissario ad acta e le relative spese.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il rimborso delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per le ulteriori spese di adempimento dell'incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, qualificato a pena di decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.

Massime di principio

  • L'ottemperanza di una sentenza civile nei confronti di una pubblica amministrazione presuppone, tra l'altro, il passaggio in giudicato del titolo e l'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo.
  • Quando accerta l'inadempimento dell'amministrazione a un giudicato di condanna al pagamento di somme, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per l'ulteriore inadempimento.
  • La nomina del commissario ad acta può essere accompagnata, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., dalla fissazione di una penalità di mora parametrata agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dall'ordine di pagamento sino all'adempimento o alla scadenza del termine assegnato.
  • Il munus di commissario ad acta costituisce un incarico obbligatorio di ausiliario del giudice e non può essere rifiutato né pregiudicato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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