Cassazione Penale, Sentenza n. 7922/2022 del 04/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Conflitto di competenza sulla decisione relativa alla revoca del regime di sospensione condizionata dell'esecuzione della pena nei confronti di Salvatore Taglialatela. Il Tribunale di sorveglianza si era dichiarato incompetente e aveva trasmesso gli atti alla Corte di appello, che a sua volta ha rifiutato la competenza sollevando conflitto negativo e rimettendo gli atti alla Corte di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato ammissibile il conflitto e, nel merito, ha affermato la competenza del Tribunale di sorveglianza di Napoli, perché la misura ha avuto corso sotto la sua giurisdizione. Ha richiamato il combinato disposto dell'art. 2, commi 5, 6 e 8 della legge n. 207/2003 e dell'art. 51-ter dell'ordinamento penitenziario, nonché l'applicazione dell'art. 678 c.p.p. per il procedimento di revoca. Ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Napoli per il prosieguo.
Norme richiamate
legge 10 agosto 2003, n. 207
La sospensione dell'esecuzione della pena può essere revocata - se chi ne ha usufruito non ottempera, senza giustificato motivo, alle prescrizioni imposte o commette, entro cinque anni dalla sua applicazione, un delitto non colposo per il quale riporti una condanna a pena detentiva non inferiore a sei mesi. Il Tribunale di sorveglianza provvede sulla revoca ai sensi dell'articolo 678 cod. proc. pen.; si richiama l'art. 51-ter.
La Corte ha ritenuto che la legge 207/2003 attribuisca la materia della revoca della sospensione condizionata al Tribunale di sorveglianza, definendo i presupposti della revoca e collegandosi alle norme procedurali per la decisione.
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 51-ter
L'art. 51-ter individua la competenza del Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della misura per le revoche delle misure alternative; la Corte lo ha interpretato come norma determinante la competenza territoriale in materia.
codice di procedura penale, art. 678
L'art. 678 c.p.p. disciplina la procedura con cui il Tribunale di sorveglianza provvede alla revoca; la Corte ha richiamato tale norma per stabilire il rito applicabile alla decisione di revoca.
codice di procedura penale, artt. 28, comma 1, lett. b) e 30
Queste norme regolano il procedimento di risoluzione del conflitto di attribuzione di giurisdizione e la rimessione alla Corte di cassazione; la Corte ha accolto il rimedio utilizzato dalla Corte di appello per segnalare il conflitto.
Massime di principio
- La competenza a decidere sulla revoca della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena spetta al Tribunale di sorveglianza del luogo di esecuzione della misura, anche se la condanna è stata pronunciata da altra autorità giudiziaria.
- La revoca può essere disposta se il beneficiario non osserva le prescrizioni imposte o commette, entro cinque anni dall'applicazione della sospensione, un delitto non colposo per il quale sia condannato a pena detentiva non inferiore a sei mesi.
- Le questioni procedurali relative alla revoca seguono il rito previsto dall'art. 678 c.p.p., richiamato dalla normativa speciale.
- Se due giudici si rifiutano di assumere la competenza (conflitto negativo), il contrasto è ammissibile e deve essere risolto dalla Corte di cassazione, che dichiara quale sia l'organo competente e dispone la trasmissione degli atti.
- In casi analoghi è necessario verificare sia l'oggetto della decisione (revoca della misura) sia il luogo di esecuzione della misura per determinare la competenza territoriale.
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