Cassazione Penale, Sentenza n. 30552/2025 del 11/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorsi contestano la confisca disposta in sede di prevenzione: per Di Palma Maurizio si deduce l'illegittimità del giudizio di pericolosità sociale (in particolare la sua perimetrazione temporale 2005-2019), la mancata prova dell'accumulo illecito e durevole di ricchezze, la scarsa rilevanza delle condanne o procedimenti penali risalenti o prescritti e l'uso di fatti non dimostrati per collegare i patrimoni all'attività delittuosa. I terzi interessati hanno dedotto (i) la retroattività dell'interpretazione giurisprudenziale che avrebbe ampliato la portata della fattispecie di pericolosità; (ii) la possibilità per il terzo di contestare i presupposti genetici della misura; (iii) la mancata disponibilità dei beni intestati a terzi.
La decisione
Per Di Palma Maurizio: la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha censurato la motivazione dei giudici di merito come carente sotto il profilo dell'accertamento fattuale e della perimetrazione temporale della pericolosità, ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio applicando i principi indicati (rigore nella valutazione degli indizi, necessità di spiegare la connessione tra il presunto profitto illecito e i singoli beni, valutazione più rigorosa quando i processi penali sono terminati senza condanna). Per i terzi interessati: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite del 27/03/2025 (il terzo intestatario può dedurre solo l'effettiva titolarità dei beni confiscati), mentre il terzo motivo è stato assorbito in attesa del rinvio e dell'accertamento della pericolosità sociale; quindi non è stata pienamente accolta alcuna loro doglianza sostanziale al momento.
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)
La Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionale e di legittimità secondo cui la pericolosità generica richiede attività delittuose 'delittuose' (non meri illeciti amministrativi), 'abituali' su periodo significativo e produttive di 'proventi' illeciti
Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019
Fornisce i criteri di accertamento: bisogna verificare che i fatti siano delittuosi, non episodici ma caratterizzanti uno stile di vita significativo, e produttivi di reddito illecito; richiede motivazione rigorosa e specifica nella misura di prevenzione
art. 28, comma 1, lett. b), c.p.p.
art. 28, comma 1, lett. b)
La Corte ha ricordato che una sentenza di proscioglimento nel merito impedisce normalmente che quel fatto sia assunto a fondamento della misura, salvo eccezioni ben motivate
Sezioni Unite Corte di Cassazione, 27 marzo 2025
principio di diritto del 27/03/2025
Il terzo fittizio intestatario può invocare solo la effettiva titolarità dei beni confiscati e dedurre ogni elemento utile a provarla; non è legittimato a contestare i presupposti di pericolosità del proposto (salvo valutazioni incidentali relative alla titolarità)
Massime di principio
- La confisca di prevenzione richiede motivazione puntuale: il giudice deve descrivere i fatti storici con sufficienti dettagli e spiegare il nesso tra proventi illeciti e beni oggetto di confisca
- Per riconoscere la pericolosità generica occorre che le condotte siano 'delittuose', 'abituali' su un arco temporale significativo e produttive di reddito illecito; semplici illeciti amministrativi, contravvenzioni o fatti isolati non sono in generale sufficienti
- Quando i procedimenti penali sono conclusi senza condanna (archiviazione, prescrizione, proscioglimento) il giudice della prevenzione deve usare maggiore rigore probatorio e non può fondarsi su meri indizi, denunce non approfondite o informazioni non corroborate
- La perimetrazione temporale della pericolosità deve essere motivata: il dies a quo non può essere fissato su atti di scarsa consistenza ovvero senza indicazione del rilievo economico e della continuità delle condotte
- Il terzo intestatario dei beni contestati può provare e rivendicare l'effettiva proprietà o titolarità; non può invece in via diretta contestare la pericolosità del proposto salvo che la questione implichi direttamente la titolarità o provenienza del bene
- Il giudice della prevenzione può operare accertamenti autonomi rispetto al processo penale, ma questi devono superare la soglia di semplice sospetto e garantire adeguata motivazione per rispettare i principi di proporzionalità e legalità
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