Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30552/2025 del 11/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorsi contestano la confisca disposta in sede di prevenzione: per Di Palma Maurizio si deduce l'illegittimità del giudizio di pericolosità sociale (in particolare la sua perimetrazione temporale 2005-2019), la mancata prova dell'accumulo illecito e durevole di ricchezze, la scarsa rilevanza delle condanne o procedimenti penali risalenti o prescritti e l'uso di fatti non dimostrati per collegare i patrimoni all'attività delittuosa. I terzi interessati hanno dedotto (i) la retroattività dell'interpretazione giurisprudenziale che avrebbe ampliato la portata della fattispecie di pericolosità; (ii) la possibilità per il terzo di contestare i presupposti genetici della misura; (iii) la mancata disponibilità dei beni intestati a terzi.

La decisione

Per Di Palma Maurizio: la Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso, ha censurato la motivazione dei giudici di merito come carente sotto il profilo dell'accertamento fattuale e della perimetrazione temporale della pericolosità, ha annullato il decreto impugnato e ha rinviato alla Corte di appello di Bari per un nuovo giudizio applicando i principi indicati (rigore nella valutazione degli indizi, necessità di spiegare la connessione tra il presunto profitto illecito e i singoli beni, valutazione più rigorosa quando i processi penali sono terminati senza condanna). Per i terzi interessati: i primi due motivi sono stati dichiarati inammissibili alla luce del principio stabilito dalle Sezioni Unite del 27/03/2025 (il terzo intestatario può dedurre solo l'effettiva titolarità dei beni confiscati), mentre il terzo motivo è stato assorbito in attesa del rinvio e dell'accertamento della pericolosità sociale; quindi non è stata pienamente accolta alcuna loro doglianza sostanziale al momento.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011, art. 1, lett. b)

    La Corte ha richiamato l'interpretazione costituzionale e di legittimità secondo cui la pericolosità generica richiede attività delittuose 'delittuose' (non meri illeciti amministrativi), 'abituali' su periodo significativo e produttive di 'proventi' illeciti

  • Corte costituzionale, sent. n. 24 del 2019

    Fornisce i criteri di accertamento: bisogna verificare che i fatti siano delittuosi, non episodici ma caratterizzanti uno stile di vita significativo, e produttivi di reddito illecito; richiede motivazione rigorosa e specifica nella misura di prevenzione

  • art. 28, comma 1, lett. b), c.p.p.

    art. 28, comma 1, lett. b)

    La Corte ha ricordato che una sentenza di proscioglimento nel merito impedisce normalmente che quel fatto sia assunto a fondamento della misura, salvo eccezioni ben motivate

  • Sezioni Unite Corte di Cassazione, 27 marzo 2025

    principio di diritto del 27/03/2025

    Il terzo fittizio intestatario può invocare solo la effettiva titolarità dei beni confiscati e dedurre ogni elemento utile a provarla; non è legittimato a contestare i presupposti di pericolosità del proposto (salvo valutazioni incidentali relative alla titolarità)

Massime di principio

  • La confisca di prevenzione richiede motivazione puntuale: il giudice deve descrivere i fatti storici con sufficienti dettagli e spiegare il nesso tra proventi illeciti e beni oggetto di confisca
  • Per riconoscere la pericolosità generica occorre che le condotte siano 'delittuose', 'abituali' su un arco temporale significativo e produttive di reddito illecito; semplici illeciti amministrativi, contravvenzioni o fatti isolati non sono in generale sufficienti
  • Quando i procedimenti penali sono conclusi senza condanna (archiviazione, prescrizione, proscioglimento) il giudice della prevenzione deve usare maggiore rigore probatorio e non può fondarsi su meri indizi, denunce non approfondite o informazioni non corroborate
  • La perimetrazione temporale della pericolosità deve essere motivata: il dies a quo non può essere fissato su atti di scarsa consistenza ovvero senza indicazione del rilievo economico e della continuità delle condotte
  • Il terzo intestatario dei beni contestati può provare e rivendicare l'effettiva proprietà o titolarità; non può invece in via diretta contestare la pericolosità del proposto salvo che la questione implichi direttamente la titolarità o provenienza del bene
  • Il giudice della prevenzione può operare accertamenti autonomi rispetto al processo penale, ma questi devono superare la soglia di semplice sospetto e garantire adeguata motivazione per rispettare i principi di proporzionalità e legalità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.