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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08850/2024 del 03/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'ufficio finanziario recuperava IVA relativa ad acquisti indicati in dichiarazione per l'anno 2008. La CTP di Roma aveva accolto il ricorso della società, ritenendo maturata la decadenza dell'azione accertativa e negando l'applicabilità del raddoppio dei termini, perché non risultavano integrati gli elementi di una fattispecie penalmente rilevante. L'Agenzia delle Entrate appellava sostenendo che ricorressero i presupposti per il raddoppio dei termini, avendo comunicato nel 2014 una notizia di reato relativa alla violazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 74 del 2000. La CTR del Lazio respingeva l'appello, qualificando il fatto come mero splafonamento, quindi violazione amministrativa e non reato di dichiarazione infedele, richiamando anche il principio della valutazione postuma dell'obbligo di denuncia. In Cassazione l'Agenzia proponeva ricorso affidato a due motivi, ma nelle more la società contribuente aderiva alla definizione agevolata ex art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018, producendo prova del pagamento della prima rata e delle rate successive, con richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'intervenuta definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato cessata la materia del contendere, con conseguente estinzione del giudizio. Ha inoltre stabilito che le spese restano a carico di chi le ha anticipate. Ha escluso, infine, l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, osservando che tale previsione opera solo nei casi tipici di rigetto o di declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non essendo estensibile alla fattispecie di estinzione del giudizio per definizione agevolata.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 2-bis, d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato in relazione al raddoppio dei termini di accertamento, ritenuto non applicabile dalla CTR per mancanza dei presupposti penalmente rilevanti

  • art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000

    evocato dall'Agenzia come base della notizia di reato, ma nella vicenda concreta la CTR ha escluso che integrasse la fattispecie di dichiarazione infedele

  • art. 6, comma 1, d.l. n. 119 del 2018

    la presentazione dell'istanza e il pagamento delle rate hanno determinato il perfezionamento della definizione agevolata e la cessazione della materia del contendere

  • art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    "il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere"

    norma letta come previsione generale di estinzione del giudizio tributario in presenza di definizione agevolata o cessazione della materia del contendere

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    il raddoppio del contributo unificato è applicabile solo al rigetto o alla declaratoria di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione, non ai casi di estinzione per definizione della lite

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha introdotto il meccanismo del raddoppio del contributo unificato nei casi tipici di soccombenza processuale

Massime di principio

  • La definizione agevolata della lite tributaria, quando perfezionata con il pagamento dovuto secondo la disciplina applicabile, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio pendente.
  • Nel processo tributario, l'estinzione per cessazione della materia del contendere ha portata generale e si applica anche ai giudizi di legittimità quando la lite sia stata definita in via agevolata.
  • Il raddoppio del contributo unificato è misura eccezionale e di stretta interpretazione: non si applica oltre i casi espressamente previsti di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
  • Quando interviene una definizione della controversia che assorbe l'oggetto del ricorso, il giudice non deve esaminare nel merito le singole doglianze delle parti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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