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Sentenza

Sentenza del 01/10/2015 n. 19613 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento recuperando a tassazione ricavi non contabilizzati e non fatturati e costi ritenuti indeducibili, relativi a perdite su crediti. I contribuenti contestavano, in particolare, il disconoscimento delle perdite su crediti, sostenendo che fossero caratterizzate da elementi certi e precisi e che alcuni debitori fossero stati dichiarati falliti. Contestavano inoltre la motivazione degli avvisi, la mancata allegazione di documenti, l'onere della prova e la legittimità delle sanzioni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale nei giudizi tributari spetta esclusivamente a quest'ultima. Quanto al ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, lo ha rigettato per l'inammissibilità di tutti i motivi. La Corte ha rilevato che i contribuenti non avevano censurato correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva contestato soltanto la certezza e precisione delle perdite, ma la stessa esistenza dei crediti sottostanti, che non era stata adeguatamente documentata. Gli ulteriori motivi erano formulati in modo generico, privi dei requisiti processuali richiesti o rivolti direttamente agli avvisi e alle sanzioni anziché alla decisione della Commissione Tributaria Regionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, oggi art. 101

    La deducibilità delle perdite su crediti presupponeva, nella fattispecie, non solo elementi certi e precisi circa l'inesigibilità, ma anche la prova dell'effettiva esistenza dei crediti da cui le perdite derivavano.

  • Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.

    I motivi di ricorso per cassazione devono individuare specifici errori di diritto o vizi motivazionali riferiti alla sentenza impugnata; non possono limitarsi a riproporre genericamente questioni di fatto o contestazioni rivolte direttamente agli atti amministrativi.

  • Art. 366-bis c.p.c.

    Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, i motivi dovevano contenere un quesito di diritto o un momento di sintesi idoneo a individuare chiaramente la censura; la loro mancanza comportava l'inammissibilità.

  • Legge n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5 e 6; Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 17

    La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto. Tuttavia, in Cassazione occorre contestare specificamente il giudizio espresso dal giudice di merito sulla validità della motivazione, non censurare direttamente l'avviso.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 12, 16 e 17

    Le contestazioni sulla motivazione e sulla legittimità delle sanzioni devono essere formulate come specifiche censure alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze contro le sanzioni contenute negli avvisi non è sufficiente in sede di legittimità.

  • Principio della successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti tributari

    Per i giudizi instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta esclusivamente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Massime di principio

  • In materia di perdite su crediti, il contribuente deve dimostrare innanzitutto l'esistenza effettiva del credito e, successivamente, gli elementi certi e precisi che ne giustificano l'inesigibilità o la perdita. La sola dichiarazione di fallimento del debitore può non essere sufficiente se il credito non è documentalmente provato.
  • Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la sua ratio decidendi. Se il giudice ha deciso per una ragione diversa da quella contestata, il motivo è inammissibile.
  • La Cassazione non è un ulteriore giudice del fatto: la rivalutazione delle prove, dell'esistenza dei crediti o della documentazione prodotta appartiene normalmente ai giudici di merito e deve essere contestata, ove possibile, mediante uno specifico vizio motivazionale.
  • Le contestazioni sulla motivazione dell'avviso di accertamento o delle sanzioni devono essere indirizzate, in sede di legittimità, contro il ragionamento della sentenza che le ha ritenute valide, indicando lo specifico errore giuridico o motivazionale commesso dal giudice.
  • È essenziale individuare correttamente l'ente legittimato a stare in giudizio: nei procedimenti tributari successivi all'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso contro il solo Ministero è inammissibile.
  • La formulazione generica dei quesiti o dei motivi, priva di collegamento concreto con la controversia, può determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere fondata.

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