Sentenza del 01/10/2015 n. 19613 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso tre avvisi di accertamento recuperando a tassazione ricavi non contabilizzati e non fatturati e costi ritenuti indeducibili, relativi a perdite su crediti. I contribuenti contestavano, in particolare, il disconoscimento delle perdite su crediti, sostenendo che fossero caratterizzate da elementi certi e precisi e che alcuni debitori fossero stati dichiarati falliti. Contestavano inoltre la motivazione degli avvisi, la mancata allegazione di documenti, l'onere della prova e la legittimità delle sanzioni.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro il Ministero dell'Economia e delle Finanze, poiché, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale nei giudizi tributari spetta esclusivamente a quest'ultima. Quanto al ricorso contro l'Agenzia delle Entrate, lo ha rigettato per l'inammissibilità di tutti i motivi. La Corte ha rilevato che i contribuenti non avevano censurato correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata: il giudice di merito non aveva contestato soltanto la certezza e precisione delle perdite, ma la stessa esistenza dei crediti sottostanti, che non era stata adeguatamente documentata. Gli ulteriori motivi erano formulati in modo generico, privi dei requisiti processuali richiesti o rivolti direttamente agli avvisi e alle sanzioni anziché alla decisione della Commissione Tributaria Regionale. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 8.000,00 oltre spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 66, oggi art. 101
La deducibilità delle perdite su crediti presupponeva, nella fattispecie, non solo elementi certi e precisi circa l'inesigibilità, ma anche la prova dell'effettiva esistenza dei crediti da cui le perdite derivavano.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
I motivi di ricorso per cassazione devono individuare specifici errori di diritto o vizi motivazionali riferiti alla sentenza impugnata; non possono limitarsi a riproporre genericamente questioni di fatto o contestazioni rivolte direttamente agli atti amministrativi.
Art. 366-bis c.p.c.
Per i ricorsi soggetti a tale disciplina, i motivi dovevano contenere un quesito di diritto o un momento di sintesi idoneo a individuare chiaramente la censura; la loro mancanza comportava l'inammissibilità.
Legge n. 241 del 1990, artt. 3, 4, 5 e 6; Legge n. 212 del 2000, artt. 7 e 17
La motivazione dell'avviso di accertamento deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche dell'atto. Tuttavia, in Cassazione occorre contestare specificamente il giudizio espresso dal giudice di merito sulla validità della motivazione, non censurare direttamente l'avviso.
D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 7, 12, 16 e 17
Le contestazioni sulla motivazione e sulla legittimità delle sanzioni devono essere formulate come specifiche censure alla sentenza impugnata; la mera riproposizione delle doglianze contro le sanzioni contenute negli avvisi non è sufficiente in sede di legittimità.
Principio della successione dell'Agenzia delle Entrate nei rapporti tributari
Per i giudizi instaurati dopo l'operatività dell'Agenzia delle Entrate, la legittimazione processuale spetta esclusivamente all'Agenzia e non al Ministero dell'Economia e delle Finanze.
Massime di principio
- In materia di perdite su crediti, il contribuente deve dimostrare innanzitutto l'esistenza effettiva del credito e, successivamente, gli elementi certi e precisi che ne giustificano l'inesigibilità o la perdita. La sola dichiarazione di fallimento del debitore può non essere sufficiente se il credito non è documentalmente provato.
- Nel ricorso per cassazione la censura deve confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata e con la sua ratio decidendi. Se il giudice ha deciso per una ragione diversa da quella contestata, il motivo è inammissibile.
- La Cassazione non è un ulteriore giudice del fatto: la rivalutazione delle prove, dell'esistenza dei crediti o della documentazione prodotta appartiene normalmente ai giudici di merito e deve essere contestata, ove possibile, mediante uno specifico vizio motivazionale.
- Le contestazioni sulla motivazione dell'avviso di accertamento o delle sanzioni devono essere indirizzate, in sede di legittimità, contro il ragionamento della sentenza che le ha ritenute valide, indicando lo specifico errore giuridico o motivazionale commesso dal giudice.
- È essenziale individuare correttamente l'ente legittimato a stare in giudizio: nei procedimenti tributari successivi all'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, il ricorso contro il solo Ministero è inammissibile.
- La formulazione generica dei quesiti o dei motivi, priva di collegamento concreto con la controversia, può determinare l'inammissibilità del ricorso anche quando la questione sostanziale potrebbe astrattamente essere fondata.
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