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Sentenza

Sentenza n. 70/2026 - Milano, Sezione 2

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 742/2024 del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, pubblicata in data 16.10.2024 e notificata il 16.10.2024.

Giustizia amministrativa202502316

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto euro 1.500,00 per carta docente relativa agli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, notificata il 16 ottobre 2024, con la quale il Ministero era stato condannato a corrispondere euro 1.500,00, oltre alle spese legali. La sentenza risultava passata in giudicato, ma l'Amministrazione non aveva adempiuto. È stato quindi domandato di ordinare al Ministero il pagamento delle somme dovute, di nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia e di porre a carico dell'Amministrazione le spese del giudizio. Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo di somme di denaro, risultava decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detraendo eventuali importi già versati, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dalla creditrice non vincolano l'Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati secondo il titolo e la legge, inclusi gli artt. 1282 e seguenti c.c. Sono inoltre dovuti gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, nei medesimi limiti. Per l'eventuale persistente inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato; il commissario dovrà provvedere entro 120 giorni, adottando anche gli atti contabili necessari. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede, per le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio dell'azione di recupero coattivo di somme di denaro.

  • artt. 1282 e seguenti c.c.

    Impongono di verificare secondo legge la misura e la decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non sono vincolanti per l'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Costituiscono il fondamento processuale della regolazione delle spese e della distrazione in favore dei difensori antistatari.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Rileva ai fini dell'onere relativo al contributo unificato nel giudizio di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme di denaro, quando il termine dilatorio previsto per l'esecuzione da parte delle amministrazioni pubbliche sia decorso senza adempimento.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice deve ordinare all'amministrazione inadempiente di dare esecuzione al titolo entro un termine prefissato, indicando le somme dovute secondo il contenuto del giudicato e detraendo gli eventuali pagamenti già eseguiti.
  • Il giudizio di ottemperanza non ha funzione costitutiva del credito: l'esatta quantificazione delle somme dovute discende dal titolo giudiziale, dalla legge e dagli eventuali adempimenti parziali. Di conseguenza, i conteggi del creditore non vincolano l'amministrazione quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore e attribuendogli il potere di adottare gli atti contabili necessari all'esecuzione.
  • Le attività svolte dal commissario ad acta rientranti nei suoi compiti istituzionali non danno luogo al riconoscimento di uno specifico compenso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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