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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7814/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha dedotto un unico motivo di ricorso, lamentando vizio di motivazione. Ha sostenuto che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ritenuto a lui ascrivibili i beni e la sostanza stupefacente rinvenuti nell'abitazione di Via Oddo n. 23, mentre egli sarebbe stato solo nudo proprietario dell'immobile (il padre ne era usufruttuario e ne aveva l'esclusiva disponibilità) e residente altrove. Ha posto in dubbio la rilevanza probatoria della presenza dei beni nell'immobile e ha contestato che la somma di euro 18.000 sequestrata fosse il profitto delle cessioni contestate, rilevando che dalle dichiarazioni del Bartolotta i proventi sarebbero state poche centinaia di euro.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure fossero, di fatto, inviti a riesaminare le fonti di prova e la ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito, cosa non consentita in sede di legittimità, soprattutto nella presenza di una "doppia conforme" (decisioni del GUP e della Corte d'appello coerenti). I giudici di merito avevano motivato adeguatamente: l'imputato e il padre sorpresi in flagranza nell'abitazione dove veniva rinvenuta la droga; comportamento dell'imputato (isolarsi nel bagno e scaricare l'acqua alla presenza della polizia) rilevante ai fini probatori; dichiarazioni di più testi che indicavano l'abitazione di Via Oddo come luogo di spaccio e la lunga attività di spaccio dell'imputato; la diversa residenza risultava, per i giudici, poco significativa, anche alla luce dell'ammissione dell'imputato di aver spostato la residenza per percepire il reddito di cittadinanza. Quanto al denaro sequestrato, la Corte ha ritenuto che i giudici di merito lo abbiano fatto valere come provento dell'intera attività di spaccio e non soltanto delle cessioni emerse da una singola dichiarazione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990

    L'art. 73 è stato invocato per i reati relativi alla illecita detenzione e coltivazione di sostanze stupefacenti e l'attività di spaccio; la Corte ha confermato l'applicazione della norma in base alla disponibilità della sostanza e agli elementi di contesto (flagranza, comportamenti, dichiarazioni testimoniali)

  • codice penale

    Gli articoli sono stati riferiti al reato di furto (sottrazione di energia elettrica) attraverso allaccio abusivo alla rete: la condotta è stata qualificata come appropriazione di energia elettrica sottratta al fornitore

  • codice di procedura penale

    L'art. 616 c.p.p. è stato applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentito un sindacato di merito volto a rivedere le valutazioni probatorie dei giudici di merito: i vizi di motivazione devono configurare errori di diritto o travisamenti evidenti della prova, non semplici divergenze di valutazione
  • La sola titolarità formale (nuda proprietà) non esclude che la disponibilità materiale di un immobile e dei beni in esso rinvenuti possa essere attribuita al proprietario se sussistono elementi concreti (es. flagranza, comprovata frequentazione, comportamenti rilevanti, dichiarazioni testimoniali) che indicano il controllo effettivo
  • La presenza di una "doppia conforme" (GUP e Corte d'appello) rafforza la limite del sindacato in Cassazione sulle questioni di fatto: le conclusioni concordi dei giudici di merito richiedono una motivazione particolarmente solida per far emergere un vizio di legittimità
  • Il denaro sequestrato può essere ritenuto provento dell'attività illecita anche se non riconducibile puntualmente a singole cessioni, quando il quadro probatorio supporti l'esistenza di un'attività continuativa di spaccio
  • Comportamenti dell'imputato al momento del controllo (es. tentativi di distruzione di prove, condotte evasive) costituiscono elementi valutabili ai fini della responsabilità e della disponibilità degli oggetti rinvenuti

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