Sentenza n. 370/2026 - Milano, Sezione 2
per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Milano n. 3036/2024, depositata e resa pubblica il 12.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 4051/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.500,00 a titolo di carta docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo che il Ministero non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Milano n. 3036/2024, passata in giudicato e notificata il 9 ottobre 2024, con la quale l'Amministrazione era stata condannata a corrispondere euro 2.500,00 per la carta docente relativa agli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. Ha chiesto l'ordine di pagamento, la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali era decorso prima della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice, in particolare quanto a capitale residuo e interessi, non vincolano l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il titolo e gli artt. 1283 e seguenti c.c. Non è stata riconosciuta la penalità richiesta ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire entro ulteriori centoventi giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per eseguire i provvedimenti giurisdizionali di pagamento, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
La misura e la decorrenza degli interessi devono essere determinate in base al titolo e alla legge; i conteggi della parte creditrice non vincolano l'Amministrazione.
art. 124 disposizioni di attuazione del c.p.c.
L'attestazione del passaggio in giudicato è stata utilizzata per comprovare l'efficacia del titolo posto a fondamento dell'ottemperanza.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario ha funzione esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve consentire il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'esistenza o l'estensione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'amministrazione; capitale residuo, interessi e accessori devono essere verificati secondo il contenuto del titolo giudiziale, gli adempimenti eventualmente già eseguiti e i parametri stabiliti dalla legge.
- Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto per le amministrazioni statali deve essere decorso prima che possa essere validamente intrapresa l'azione esecutiva o di ottemperanza per il pagamento di somme di denaro.
- In caso di accertata inottemperanza, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare, su istanza del creditore, dopo l'inutile scadenza del termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. non deve essere applicata quando la somma richiesta risulti manifestamente iniqua e sproporzionata rispetto all'inadempimento accertato.
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