Provvedimento AGCM I792 n. 28164 del 25/02/2020
GARE OSSIGENOTERAPIA E VENTILOTERAPIA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento riguarda esclusivamente la rideterminazione della sanzione già irrogata a Vivisol Napoli S.r.l. nell’ambito dell’intesa accertata nel 2016 tra operatori del servizio di ossigenoterapia domiciliare (OTD) in Campania. L’intesa mirava a mantenere elevati i prezzi, ostacolare una gara pubblica e alterare il confronto concorrenziale nella gara SORESA del 2014. In esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8591/2019, l’AGCM ha considerato la quota del 30% di Vivisol nel RTI con Magaldi e ha applicato il coefficiente di gravità del 20%, rideterminando la sanzione in 751.721 euro.
Rideterminazione della sanzione a carico di Vivisol Napoli per l’intesa sulle gare di ossigenoterapia domiciliare in Campania: importo fissato a 751.721 euro.
Rideterminazione della sanzione Vivisol Napoli nell’intesa sulle gare di ossigenoterapia in Campania
Il provvedimento n. 28164/2020 non riapre l’accertamento dell’infrazione, ma dà esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 8591 del 19 dicembre 2019, rideterminando la sanzione già inflitta a Vivisol Napoli S.r.l. per la partecipazione all’intesa relativa alle gare per il servizio di ossigenoterapia domiciliare in Campania.
Parti e infrazione originaria
Con il provvedimento n. 26316 del 21 dicembre 2016, l’AGCM aveva accertato una violazione dell’articolo 101 TFUE nei confronti di Linde Medicale S.r.l., Medicair Sud S.r.l., Magaldi Life S.r.l., Oxy Live S.r.l., Eubios S.r.l., Ossigas S.r.l. del Gruppo Rivoira, Tergas S.r.l., Vitalaire Italia S.p.A. e Vivisol Napoli S.r.l.
La condotta consisteva in una strategia di coordinamento nel settore dell’ossigenoterapia domiciliare, indicata nel provvedimento come servizio OTD, in Campania. Secondo l’accertamento originario, il coordinamento era diretto a:
- mantenere artificiosamente elevato il prezzo del servizio;
- ostacolare l’indizione di una gara ad evidenza pubblica per l’affidamento del servizio in Campania;
- impedire un effettivo confronto concorrenziale nella gara indetta da SORESA S.p.A. nel 2014.
La presente decisione riguarda esclusivamente la quantificazione della sanzione individuale di Vivisol Napoli e presuppone l’infrazione già accertata nel 2016.
Sanzione originaria e precedenti rideterminazioni
Per la violazione accertata, l’AGCM aveva inizialmente irrogato a Vivisol Napoli una sanzione amministrativa pecuniaria di 1.252.869 euro, determinata tenendo conto della gravità e della durata dell’infrazione.
A seguito della sentenza del TAR Lazio, Sezione I, n. 4471 del 24 aprile 2018, l’AGCM aveva adottato il provvedimento n. 27230 del 13 giugno 2018, rideterminando la sanzione in 939.652 euro.
La sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 8591 del 19 dicembre 2019, ha parzialmente riformato la pronuncia del TAR nella parte relativa alla quantificazione della sanzione e ha rinviato gli atti all’AGCM affinché procedesse a un nuovo calcolo secondo parametri puntualmente stabiliti dal giudice amministrativo.
Vincolo conformativo della sentenza del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha esercitato la propria giurisdizione con cognizione estesa al merito ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera c), del Codice del processo amministrativo, individuando direttamente i criteri da applicare.
In particolare, la sentenza ha rilevato che nel calcolo precedente era stato attribuito a Vivisol Napoli il 50% del valore del lotto, benché la società partecipasse al raggruppamento temporaneo di imprese con Magaldi con una quota del 30%. La rivalutazione doveva quindi tenere conto della quota effettiva di partecipazione al RTI.
Il giudice ha inoltre disposto la reviviscenza del coefficiente di gravità originario del 20%, ritenendo venuto meno il fondamento fattuale della riduzione applicata dal primo giudice.
L’AGCM ha considerato tali parametri puntuali, oggettivi e di applicazione automatica, senza margini di discrezionalità nell’esecuzione della sentenza.
Nuovo calcolo dell’importo
In applicazione della quota del 30% spettante a Vivisol Napoli nel RTI relativo ai lotti 6 e 7, il valore delle vendite dei beni o servizi oggetto dell’infrazione è stato rideterminato in 3.758.607 euro.
Su tale importo l’AGCM ha applicato il coefficiente del 20% previsto dall’articolo 12 delle Linee guida del 22 ottobre 2014 sulle modalità di applicazione dei criteri di quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n. 287/1990.
Il calcolo è quindi il seguente:
- valore delle vendite attribuito a Vivisol Napoli: 3.758.607 euro;
- coefficiente applicato: 20%;
- sanzione risultante: 751.721 euro.
Decisione finale
L’AGCM ha rideterminato in 751.721 euro la sanzione amministrativa pecuniaria applicata a Vivisol Napoli S.r.l. per la condotta già accertata nel provvedimento n. 26316/2016, con specifico riferimento alla gara indetta da SORESA S.p.A.
La decisione ha natura esecutiva della sentenza del Consiglio di Stato e non modifica l’accertamento dell’intesa né le valutazioni sulla sua contrarietà all’articolo 101 TFUE. Essa interviene soltanto sulla misura della sanzione individuale dovuta da Vivisol Napoli.
Impugnazione
Il provvedimento è impugnabile dinanzi al TAR del Lazio entro 60 giorni dalla notificazione, ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lettera b), del Codice del processo amministrativo. In alternativa, è previsto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione.
Punti principali
Infrazione originaria
Con il provvedimento n. 26316/2016 l’AGCM aveva accertato un’intesa contraria all’articolo 101 TFUE tra Linde Medicale, Medicair Sud, Magaldi Life, Oxy Live, Eubios, Ossigas del Gruppo Rivoira, Tergas, Vitalaire Italia e Vivisol Napoli. La strategia coordinata riguardava il servizio di ossigenoterapia domiciliare in Campania, con l’obiettivo di mantenere artificiosamente elevati i prezzi, ostacolare l’indizione di una gara pubblica e impedire un effettivo confronto concorrenziale nella gara SORESA del 2014.
Evoluzione giudiziaria
La sanzione originaria inflitta a Vivisol Napoli era pari a 1.252.869 euro. In ottemperanza alla sentenza del TAR Lazio n. 4471/2018 era stata rideterminata dall’AGCM in 939.652 euro. La successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 8591/2019 ha parzialmente riformato la decisione e imposto nuovi parametri vincolanti per il calcolo.
Parametri stabiliti dal Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato ha stabilito che, per i lotti 6 e 7, dovesse essere considerata la quota effettiva del 30% spettante a Vivisol Napoli nel RTI con Magaldi, anziché il 50% del valore del lotto. Ha inoltre disposto il ripristino del coefficiente di gravità originario del 20%, non ritenendo più sussistente il presupposto fattuale della precedente riduzione.
Nuovo calcolo della sanzione
L’AGCM ha rideterminato il valore delle vendite riferibile a Vivisol Napoli in 3.758.607 euro. Applicando il coefficiente del 20% previsto dall’articolo 12 delle Linee guida sulle sanzioni, ha determinato l’importo base e finale della sanzione in 751.721 euro.
Esito
La sanzione amministrativa pecuniaria a carico di Vivisol Napoli S.r.l., relativa alla condotta accertata nella gara SORESA, è stata definitivamente rideterminata in 751.721 euro.
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