Ordinanza n. 8946/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento previa adozione di misure cautelari a) del provvedimento prot. 2416 del 22.10.2025, a firma del Console Generale del Consolato Generale d’Italia Casablanca, con il quale è stato decretato - ad esito della procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione a titolo oneroso di spazi siti all’interno del Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri da adibirsi a esercizio pubblico di ristorazione italiana - che “è disposta la concessione per un periodo di 6 anni decorrenti dall’1.1.2026 dell’uso di parte dell’edificio demaniale sito in Tangeri Rue Abdelwahab n. 1 per complessivi mq. 315 coperti adibiti a ristorante in favore della Soc. Drake S.a.r.l.”; b) dei verbali di gara del 6.10.2025 e del 22.10.2025, relativi alla procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento in concessione a titolo oneroso di spazi siti all’interno del Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri; c) della proposta di affidamento della Commissione di gara della concessione contenuta nel verbale del 22.10.2025 o, comunque, della relativa determinazione di procedere con la concessione in favore della Drake S.a.r.l., anche ove eventualmente trasfusa in altro atto, non conosciuto; d) di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compreso l’avviso di pubblico incanto per il reperimento di manifestazioni di interesse; per la conseguente declaratoria di inefficacia dell’atto di concessione intervenuto in favore della Drake S.a.r.l. e di qualsiasi possibile convenzione accessoria relativa al detto immobile sito nel Palazzo delle Istituzioni Italiane a Tangeri; per l’accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione in concessione dei locali demaniali per cui è causa, anche mediante subentro nell’atto concessorio intervenuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: concessione onerosa per sei anni di spazi demaniali siti nel Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri in favore di altra società, nonché gli atti della relativa procedura di evidenza pubblica
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui il Console Generale del Consolato Generale d’Italia a Casablanca ha disposto l’affidamento in concessione, per sei anni decorrenti dal 1° gennaio 2026, di 315 mq di spazi demaniali siti nel Palazzo delle Istituzioni Italiane di Tangeri, destinati a ristorante, in favore della società controinteressata Drake S.a.r.l. Sono stati impugnati anche i verbali di gara, la proposta della commissione e gli ulteriori atti presupposti, con domanda di declaratoria di inefficacia della concessione e di accertamento del diritto della ricorrente all’assegnazione, anche mediante subentro. Ai fini della notifica, il difensore ha richiesto direttamente a un ufficiale giudiziario marocchino di notificare il ricorso al legale rappresentante della società controinteressata presso l’indirizzo della sede di Tangeri. La relata attesta tuttavia la consegna dell’atto alla moglie del destinatario, qualificatasi come familiare convivente, mentre la controinteressata non si è costituita. Il Collegio ha rilevato la possibile nullità della notifica, poiché, quando la notificazione a una società è eseguita presso la sede legale, l’atto deve essere consegnato ai soggetti indicati dall’art. 145, comma 1, c.p.c. e non al familiare del legale rappresentante. Ogni valutazione sui motivi sostanziali relativi alla legittimità della procedura è stata riservata, anche in relazione alla Convenzione Italia-Marocco del 12 febbraio 1971.
La decisione
Il TAR non ha deciso i motivi di merito né la domanda cautelare e di subentro. Ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti della società controinteressata, aggiudicataria della concessione, disponendo la rinnovazione della notificazione del ricorso introduttivo. La rinnovazione dovrà essere preceduta dal deposito di una visura aggiornata della società, dalla quale risultino la sede sociale e l’organo rappresentativo. Il termine assegnato alla ricorrente è perentorio: novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. Il Collegio ha espressamente lasciato impregiudicata la valutazione sulla legittimità della modalità di notificazione utilizzata in Marocco alla luce della Convenzione bilaterale Italia-Marocco. È stata fissata per il prosieguo l’udienza pubblica del 15 dicembre 2026.
Norme richiamate
art. 145, comma 1, c.p.c.
rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa
La notificazione presso la sede legale della società deve essere eseguita nei confronti dei soggetti indicati dalla disposizione; tra questi non rientra il familiare convivente del legale rappresentante.
art. 3 Convenzione Italia-Marocco del 12 febbraio 1971
La Convenzione contempla la notificazione per via diplomatica.
art. 8 Convenzione Italia-Marocco del 12 febbraio 1971
secondo le modalità in vigore nel Paese in cui esse devono aver luogo
Per le controversie in materia civile e commerciale è prevista la possibilità di effettuare la notificazione secondo le modalità vigenti nel Paese in cui deve essere eseguita.
l. n. 1043 del 12 dicembre 1973
Ratifica della Convenzione conclusa tra Italia e Marocco il 12 febbraio 1971.
Massime di principio
- Quando la notificazione di un atto giudiziario a una società è eseguita presso la sede legale, la consegna deve avvenire al rappresentante, alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, a una persona addetta alla sede; la consegna a un familiare convivente del legale rappresentante non integra validamente la notificazione.
- Se la notificazione al controinteressato risulta nulla e il controinteressato non si è costituito, il giudice deve disporre la rinnovazione della notificazione per garantire l’integrità del contraddittorio, assegnando un termine perentorio e riservando ogni decisione sul merito.
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