Sentenza del 01/12/2020 n. 796 - Comm. Trib. Prov. Avellino
Massima n.271/2020 ACCERTAMENTO - Operazioni inesistenti - Onere della prova a carico dell'Amministrazione Finanziaria- Adempimento mediante presunzioni semplici- Ammissibilità- Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento per emissione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti. Il ricorrente deduceva nullità per vizi di sottoscrizione (art. 42 co.1 DPR 600/1973), omissione del contraddittorio endoprocedimentale e, nel merito, conteneva che l'accertamento era illegittimo in quanto le operazioni sarebbero state reali.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto valida la sottoscrizione dell'atto per delega, ha escluso che l'omessa instaurazione del contraddittorio comporti automaticamente la nullità dell'avviso (salvo che il contribuente abbia enunciato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e non sia pretestuoso) e ha ritenuto che l'Amministrazione abbia fornito elementi presuntivi "gravi, precisi e concordanti" (incongruenza dell'attività della fornitrice rispetto alle prestazioni fatturate, irreperibilità della società e dell'amministratore, collegamenti a meccanismi fraudolenti, assenza di beni idonei a costituire oggetto di locazione). Le prove documentali offerte dal contribuente (contratto e bonifici) sono state ritenute insufficienti a superare la prova presuntiva dell'Ufficio. Spese compensate.
Norme richiamate
DPR 600/1973 art. 42 co.1
L'atto impugnato può essere sottoscritto da soggetto diverso dal Direttore se questi ha conferito delega valida; la mera mancata firma del soggetto titolare non annulla automaticamente l'atto se la delega è dimostrata.
Giurisprudenza Cass. 2012/23078
Principio secondo il quale, in materia di fatture per operazioni inesistenti, se l'Amministrazione produce una valutazione complessiva di presunzioni gravi, precise e concordanti, il giudice può ritenere provato il carattere fittizio delle operazioni senza ulteriori accertamenti documentali; in tal caso l'onere probatorio ricade sul contribuente per dimostrare l'effettiva esistenza e la buona fede.
Giurisprudenza Cass. 2010/19108 (citata)
Richiama il principio della rilevanza probatoria delle presunzioni concordanti a carico dell'Amministrazione e della conseguente inversione dell'onere della prova a carico del contribuente per la prova piena della realtà dell'operazione.
Giurisprudenza Cass. 2014/118767 (citata)
Conferma che la presenza di più indizi gravi e concordanti può giustificare l'accertamento senza ulteriori elementi istruttori e che il contribuente deve provare l'effettività e la correttezza soggettiva degli acquisti.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione finanziaria presenta elementi presuntivi multipli, gravi, precisi e concordanti (es. incongruenze nell'attività della fornitrice, irreperibilità, collegamenti a soggetti fraudolenti, assenza di beni/mezzi dichiarati), il giudice può ritenere provate le operazioni inesistenti senza richiedere ulteriori indagini documentali.
- In tali ipotesi l'onere della prova si inverte: spetta al contribuente fornire la "prova piena" dell'effettiva esistenza delle operazioni e, se rilevante, della propria buona fede rispetto a eventuali frodi a monte.
- La semplice produzione di contratto e pagamenti (bonifici) può non essere sufficiente a superare presunzioni gravi; è utile documentare anche la capacità operativa del fornitore (beni, dipendenti, sedi), documentazione tecnica, consegne, verbali di consegna, rapporti con terzi o prove di utilizzo concreto dei beni/servizi acquistati.
- L'omissione del contraddittorio endoprocedimentale non causa automaticamente la nullità dell'atto: il contribuente deve dimostrare di aver subito un pregiudizio concreto e che avrebbe potuto dedurre ragioni fondate nel contraddittorio; in mancanza, l'accertamento può rimanere valido.
- Per difendersi efficacemente, in casi analoghi il contribuente dovrebbe contestare puntualmente le presunzioni dell'Ufficio, provare la regolare esistenza e operatività del fornitore (visure, contratti di leasing, fatture a terzi, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, presenza fisica), e dimostrare la propria diligenza e buona fede.
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