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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23596/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 per l'irragionevole durata di un giudizio civile svolto in due gradi. In sede monocratica la domanda era stata accolta solo in parte, limitando l'indennizzo al giudizio di appello, perché il primo grado era stato ritenuto non indennizzabile in ragione della mancata produzione, da parte del richiedente, della documentazione richiesta dall'ufficio. Successivamente il richiedente propose opposizione per ottenere l'integrale accoglimento della domanda, ma la Corte d'appello rigettò integralmente l'opposizione, confermando l'importo già liquidato. Nonostante il rigetto dell'opposizione, la Corte d'appello pose le spese della fase di opposizione per due terzi a carico del Ministero, compensando il residuo, valorizzando l'esito complessivo del procedimento. Il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione limitatamente al capo sulle spese, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., poiché, a fronte del rigetto dell'opposizione, non avrebbe dovuto essere condannato al pagamento delle spese della fase di opposizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato l'unico motivo del Ministero. Ha affermato che l'opposizione prevista dall'art. 5-ter della L. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione, ma costituisce una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento; tuttavia, quando l'opposizione, proposta dalla parte privata insoddisfatta, venga rigettata, le spese vanno regolate autonomamente e possono essere poste integralmente a carico dell'opponente, perché il Ministero opposto non aveva interesse a provocare quel giudizio. La statuizione sulle spese contenuta nel decreto impugnato è stata quindi cassata; non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., ponendo integralmente a carico del richiedente le spese della fase di opposizione e condannandolo anche alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    regola la condanna alle spese secondo il principio di soccombenza; la Corte ne afferma la violazione perché, in caso di rigetto dell'opposizione, le spese non potevano essere poste a carico dell'amministrazione soccombente nel decreto originario.

  • art. 92 c.p.c.

    consente la compensazione solo nei limiti consentiti dall'ordinamento; la Corte esclude che potesse giustificare la regolazione adottata dalla Corte d'appello.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • art. 5-ter L. n. 89 del 2001

    l'opposizione è qualificata come fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, e non come autonomo giudizio di impugnazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    consente alla Corte di cassazione, una volta cassato il decreto e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito, anche sulla regolazione delle spese.

Massime di principio

  • L'opposizione proposta dalla parte privata avverso il decreto che decide sulla domanda di equo indennizzo ex L. n. 89 del 2001 è una fase del medesimo procedimento e non un autonomo giudizio di impugnazione.
  • Quando l'opposizione del privato è rigettata, le spese della fase vanno regolate autonomamente secondo il relativo esito e possono essere poste integralmente a carico dell'opponente, non del Ministero opposto, salvo specifiche ipotesi di opposizione incidentale dell'amministrazione.
  • La regolazione delle spese deve tener conto dell'effettiva soccombenza nella singola fase processuale; non è corretto richiamare in modo automatico l'esito complessivo del procedimento per distribuire le spese della sola fase di opposizione.
  • Se la statuizione sulle spese viola il criterio applicabile e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare senza rinvio sul punto e provvedere direttamente nel merito alla liquidazione delle spese.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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