Cassazione Penale, Sentenza n. 2741/2025 del 22/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Cagliari che aveva confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Oristano per tentati omicidi, minaccia e porto ingiustificato di roncola; il ricorrente denunciava plurimi vizi, in particolare: (1) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza del reato di tentato omicidio nei confronti di Francesco Tomaso Puggioni e inosservanza dell'art. 56, comma terzo, c.p.; (2) contraddittorietà della motivazione in ordine al tentato omicidio (art. 56 e 575 c.p.) nei confronti di Francesco Farina
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, è stato acquisito il certificato di morte dell'imputato (decesso avvenuto il 27/10/2024). Poiché la morte è intervenuta prima del passaggio in giudicato della condanna, ai sensi dell'art. 150 c.p. i reati si estinguono. Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Non è stata resa alcuna pronuncia sulle statuizioni civili della sentenza impugnata, essendo tali effetti automaticamente caducati ex lege per la cessazione del rapporto processuale
Norme richiamate
art. 150 cod. pen.
"La morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato"
La Corte ha applicato questa norma per dichiarare estinti i reati a causa del decesso intervenuto prima del passaggio in giudicato; da ciò deriva l'annullamento senza rinvio della sentenza penale impugnata
art. 56 cod. pen.
Richiamata nei motivi di ricorso in relazione alla qualificazione del tentativo di omicidio (attinenza agli elementi dell'evento colposo/dolosamente tentato e ai limiti del tentativo), ma la Corte non è entrata nel merito perché ha dichiarato l'estinzione del reato per morte dell'imputato
art. 575 cod. pen.
Norma che disciplina l'omicidio (e, per richiamo, il tentato omicidio), ripresa nei motivi di impugnazione ma non esaminata dalla Suprema Corte a causa dell'estinzione del reato
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come riferimento formale per la strutturazione dei motivi di ricorso (norme sul procedimento davanti alla Corte di Cassazione); non è stata operata una valutazione sostanziale dei motivi perché sopraggiunta l'estinzione
artt. 611 e 614 cod. proc. pen. e d.l. 29/06/2024 n.89 conv. legge 08/08/2024 n.120
Citati in relazione alla trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore generale (richiesta di declaratoria di inammissibilità), ossia profili procedurali relativi alla trattazione e alle forme della requisitoria davanti alla Cassazione
Massime di principio
- La morte dell'imputato intervenuta prima del passaggio in giudicato della condanna determina l'estinzione dei reati (art. 150 c.p.) e comporta l'annullamento della sentenza penale senza rinvio.
- Quando sorge notizia del decesso dell'imputato durante un processo di impugnazione, occorre tempestivamente produrre il certificato di morte: il giudice verificherà l'estinzione e, se sussiste, annullerà la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- Le statuizioni civili contenute nella sentenza penale decadono automaticamente per effetto della cessazione del rapporto processuale; la Corte penale non è tenuta a pronunciare specificamente sulle conseguenze civili in caso di estinzione per morte.
- La dichiarazione di estinzione per morte del reo interrompe l'ulteriore esame dei motivi di impugnazione nel merito: difese e censure sostanziali restano prive di esame se sopraggiunge l'estinzione.
- Le vittime che intendano ottenere un risarcimento devono valutare l'azione in sede civile (se possibile), poiché le pretese civili connesse al processo penale non trovano più soddisfazione automatic a seguito dell'estinzione penale; è opportuno agire tempestivamente in sede civile o valutare eventuali azioni autonome contro soggetti responsabili.
- Proceduralmente, le parti interessate (difesa, pubblico ministero, parte civile) devono comunicare al giudice l'acquisizione dell'atto di morte: da tale comunicazione deriva l'effetto estintivo previsto dalla legge, con conseguente archiviazione/annullamento del processo penale riguardante l'imputato deceduto.
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