Sentenza n. 778/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza emessa dal Tribunale di Agrigento, sezione lavoro del 11/04/2025, n. 534/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, recante condanna al pagamento di € 1.000,00 oltre interessi per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza definitiva del Tribunale di Agrigento, sezione lavoro, del 11 aprile 2025, n. 534/2025. Il titolo giudiziale riconosceva in suo favore il pagamento di € 1.000,00, oltre interessi, a titolo di bonus Carta del Docente. Il passaggio in giudicato della sentenza è stato attestato dalla cancelleria l'8 agosto 2025. La sentenza era stata notificata all'amministrazione l'11 aprile 2025 e la ricorrente ha rispettato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. Ha affermato che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., anche per l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato. Verificati il carattere definitivo del titolo e il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni, il giudice ha accertato l'inadempimento del Ministero e ha ordinato all'amministrazione di eseguire la sentenza mediante il pagamento delle somme dovute entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha disposto l'intervento sostitutivo e nominato commissario ad acta il Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con un ulteriore termine di 60 giorni per l'esecuzione. È stata esclusa la spettanza di un compenso aggiuntivo al commissario in applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001, sul presupposto dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato condannato al pagamento di € 500,00, oltre accessori di legge, per le spese di lite.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
è ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze del giudice ordinario passate in cosa giudicata
Il giudizio amministrativo di ottemperanza può essere utilizzato per ottenere l'esecuzione delle sentenze del giudice ordinario divenute definitive.
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplina generale dell'azione di ottemperanza e dei poteri del giudice amministrativo nell'esecuzione del giudicato.
art. 14 d.l. 669/1996
Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione costituisce presupposto per la proponibilità dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La previsione sull'assenza di un compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, dettata per i giudizi di ottemperanza relativi ai decreti ex l. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del bonus Carta del Docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, quando l'amministrazione destinataria della condanna non vi abbia spontaneamente adempiuto.
- La proposizione dell'azione di ottemperanza a una condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione presuppone, oltre al passaggio in giudicato del titolo, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo all'amministrazione.
- Accertato l'inadempimento dell'amministrazione rispetto a un giudicato contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre preventivamente l'intervento sostitutivo di un commissario ad acta per l'ulteriore inerzia.
- Il commissario ad acta nominato per eseguire una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione non ha diritto a un compenso aggiuntivo quando trovi applicazione, anche per analogia, il principio dell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale richiamato dall'art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001.
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