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Sentenza

Sentenza n. 3645/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) n. -OMISSIS- resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202303796

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, unitamente agli atti dell'inchiesta formale, al deferimento alla commissione di disciplina e agli atti connessi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il militare ha appellato la sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro la sanzione disciplinare di perdita del grado per rimozione. La vicenda traeva origine dal rinvenimento, nell'abitazione condivisa dal militare, di cocaina e marijuana, nonché da elementi ritenuti indicativi della destinazione allo spaccio, e dagli accertamenti tossicologici che avevano evidenziato l'assunzione di cocaina nei mesi precedenti. In primo grado erano stati dedotti, tra gli altri, violazione delle garanzie costituzionali e procedimentali, della disciplina sugli accertamenti sanitari relativi all'uso di stupefacenti, difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, illogicità e sviamento, oltre a domande risarcitorie per perdite stipendiali, ricostruzione previdenziale e danno non patrimoniale. In appello sono stati dedotti error in iudicando, violazione degli artt. 1375 e seguenti del Codice dell'ordinamento militare, difetto di motivazione, error in procedendo, erronea valutazione dei fatti, erroneità dei presupposti e carenza di istruttoria. L'appellante ha inoltre chiesto una verificazione tecnica sugli esami tossicologici. Ha richiamato le sopravvenute sentenze penali, che lo avevano condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e assolto, per insufficienza di prove, da altro capo d'imputazione.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza di primo grado, con salvezza degli atti impugnati. Ha ritenuto legittima la sanzione alla luce dell'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale e dell'idoneità, anche di un uso isolato di sostanze stupefacenti, a integrare una violazione dei doveri di correttezza, lealtà, moralità, rettitudine ed esemplarità propri dello status militare, nonché a ledere il prestigio dell'Arma. Nel caso concreto, il rinvenimento della droga nell'abitazione, gli elementi indicativi della destinazione alla cessione e gli esiti degli accertamenti tossicologici erano stati esaminati nell'ambito di un'istruttoria ritenuta analitica e puntuale. Le contestazioni disciplinari erano sufficientemente precise, poiché consentivano l'esatta individuazione dei fatti e il pieno esercizio della difesa; il militare aveva presentato argomentazioni difensive, valutate dall'ufficiale inquirente e dalla commissione di disciplina. Non è stata ravvisata una carenza istruttoria per il mancato svolgimento degli ulteriori accertamenti di laboratorio richiesti, ritenuti eventualmente pertinenti al giudizio penale e comunque non necessari alla decisione disciplinare. È stata esclusa la carenza di motivazione, anche considerando il richiamo agli atti endoprocedimentali: era sufficiente che emergessero i fatti contestati e il giudizio di incompatibilità degli stessi con gli obblighi derivanti dal giuramento e con le finalità istituzionali dell'Arma. Il giudizio della commissione di disciplina sulla meritevolezza di conservare il grado non deve essere motivato, essendo una valutazione complessiva di opportunità espressa con voto segreto; il relativo parere è interno al procedimento e non vincola l'autorità decidente. La qualificazione dei fatti e la scelta della sanzione rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili solo per manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità, vizi non ravvisati nel caso concreto. I precedenti positivi di servizio non impongono una mitigazione della sanzione quando la condotta sia ritenuta incompatibile con lo status militare. La richiesta di verificazione è stata respinta perché mancavano seri indizi di uso distorto della discrezionalità amministrativa. Le spese del grado sono state poste a carico dell'appellante e liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti.

Norme richiamate

  • artt. 861, comma 1, lett. d), e 867, comma 5, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Prevedono la sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, applicata nel caso concreto al militare.

  • artt. 915, comma 1, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Disciplina la sospensione precauzionale obbligatoria dall'impiego, applicata inizialmente al militare.

  • artt. 1375 e ss. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Disciplinano il procedimento disciplinare di stato e le relative garanzie e fasi procedimentali.

  • artt. 1380 e ss. d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Disciplinano composizione, competenze e funzionamento della commissione di disciplina.

  • art. 1388, commi 10 e 11, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il giudizio è espresso a maggioranza assoluta e "non è motivato".

    Il giudizio della commissione sulla meritevolezza dell'inquisito a conservare il grado è espresso con voto segreto, a maggioranza assoluta, e non deve essere motivato.

  • art. 1389 d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66

    Il parere della commissione di disciplina è atto interno al procedimento e non vincola l'autorità decidente.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    È la disposizione penale per la quale il militare è stato condannato; la decisione amministrativa sottolinea l'autonomia del procedimento disciplinare rispetto a quello penale.

Massime di principio

  • Nel procedimento disciplinare militare, anche l'uso isolato di sostanze stupefacenti può giustificare la perdita del grado per rimozione quando la condotta sia ritenuta incompatibile con i doveri di correttezza, lealtà, moralità, rettitudine ed esemplarità propri dello status militare e lesiva del prestigio dell'istituzione.
  • L'autonomia del procedimento disciplinare rispetto al procedimento penale consente all'amministrazione di fondare la sanzione su una propria valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie, senza essere vincolata dall'esito penale, salvo il rilievo degli accertamenti definitivamente compiuti secondo le regole applicabili.
  • La contestazione disciplinare è adeguata quando indica con precisione l'azione o omissione addebitata, la qualifica disciplinare della contestazione e gli elementi necessari a consentire all'incolpato l'esatta individuazione del fatto e il pieno esercizio della difesa.
  • Il giudizio della commissione di disciplina sulla meritevolezza di conservare il grado, espresso secondo il procedimento previsto dal Codice dell'ordinamento militare, non deve essere motivato; il relativo parere è interno al procedimento e non vincola l'autorità competente ad adottare la sanzione.
  • La valutazione della gravità dell'infrazione e la scelta della sanzione disciplinare costituiscono esercizio di discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per vizi di legittimità quali manifesta illogicità, manifesta irragionevolezza, evidente sproporzionalità, travisamento o abnormità, non per una diversa valutazione del merito disciplinare.
  • La verificazione o altri approfondimenti tecnici richiesti nel processo amministrativo non sono necessari in assenza di seri indizi di carenza istruttoria o di uso distorto della discrezionalità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaResponsabile del procedimento e competenzaIstruttoria processuale
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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