Cassazione Penale, Ordinanza n. 22881/2025 del 17/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sull'aggravante contestata non è stata riformata, poiché il ricorso è stato arrestato per difetto di specificità del motivo.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel procedimento definito con ordinanza della Corte di cassazione, l'imputato ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 24/09/2024. L'unico motivo dedotto contestava la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p., sostenendo in sostanza che la decisione di merito avesse erroneamente ritenuto integrata l'aggravante. La Corte ha però rilevato che il motivo era privo dei requisiti di specificità prescritti dall'art. 581 c.p.p., perché si limitava a riproporre le doglianze già formulate in appello senza misurarsi in modo puntuale con le argomentazioni svolte dai giudici di merito, i quali avevano già vagliato e disatteso le difese con motivazione ritenuta logica e giuridicamente corretta.
Norme richiamate
art. 640, secondo comma, n. 2-bis, c.p.
L'aggravante è richiamata come oggetto della censura difensiva; la Corte non ne esamina il merito, limitandosi a rilevare che la doglianza sulla sua mancata esclusione non era specifica.
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso deve contenere motivi specifici e correlati alla motivazione impugnata; la mancanza di specificità, intesa anche come assenza di correlazione con le ragioni della sentenza, comporta l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è generico o quando non si confronta in modo effettivo con la motivazione della decisione impugnata.
- La specificità del motivo non richiede solo chiarezza espositiva, ma anche una reale correlazione con le ragioni poste a base della sentenza di merito.
- La mera riproposizione delle censure già svolte in appello, senza confutare le argomentazioni del giudice del gravame, non soddisfa l'onere di specificità ex art. 581 c.p.p.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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