Cassazione Penale, Ordinanza n. 24426/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che la doglianza sulla quantificazione della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche non superava il controllo di legittimità ed era comunque priva di fondamento. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 6 dicembre 2024. L'unico motivo dedotto riguardava il trattamento sanzionatorio: si lamentavano violazione di legge e vizio di motivazione per l'asserita eccessività della pena, con particolare riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. La Corte di cassazione ha ritenuto la censura non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata, osservando che la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri legali, e che nel caso concreto la motivazione della sentenza impugnata era adeguata perché richiamava la gravità del fatto, il valore economico del bene ricettato, l'intensità del dolo e i precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
Richiamato come criterio legale cui il giudice di merito deve attenersi nella graduazione della pena.
art. 133 c.p.
Richiamato come parametro per la valutazione della gravità del reato e della capacità a delinquere ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- La determinazione della pena, inclusa la fissazione della pena base e la modulazione degli aumenti e delle diminuzioni per circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua e non illogica.
- La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche non integra di per sé vizio di legittimità quando il giudice abbia dato conto, anche sinteticamente, degli elementi valorizzati ai fini del diniego.
- In tema di trattamento sanzionatorio, è sufficiente una motivazione che richiami elementi quali gravità del fatto, modalità della condotta, valore economico del bene coinvolto, intensità del dolo e precedenti penali dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando mira a ottenere una nuova valutazione del merito sulla congruità della pena, senza evidenziare reali violazioni di legge o manifeste illogicità della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24307/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24308/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24309/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24310/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24311/2026 del 02/07/2026
- ordinanza_penale · 2 lug 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 24312/2026 del 02/07/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →