Sentenza n. 273/2026 - Catania, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato nascente dal decreto ingiuntivo n. 444/2023 emesso dal Tribunale di Siracusa -Sez. Lavoro, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. in data 28.09.2023 e notificato al Ministero dell'Istruzione e del merito in data 16.11.2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo esecutivo e passato in giudicato, relativo al riconoscimento della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precaria)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n. 444/2023 del Tribunale di Siracusa - Sezione Lavoro, dichiarato esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e notificato al Ministero. Il titolo aveva riconosciuto il diritto della docente, che aveva prestato servizio a tempo determinato negli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, a usufruire del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione previsto dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015, condannando il Ministero al pagamento di € 2.000,00, oltre accessori e spese di lite. Dedotta l'inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha chiesto l'ottemperanza ai sensi dell'art. 112 c.p.a., anche mediante nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna alle spese. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha accertato la sussistenza dei presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata prova dell'adempimento da parte del Ministero. Applicando l'art. 2697 c.c., il TAR ha ritenuto che, una volta provato dalla ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spettasse all'Amministrazione dimostrare eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi, onere non assolto anche a causa della mancata costituzione in giudizio. Il Ministero è stato quindi ordinato di dare integrale esecuzione al giudicato entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, cui è stato assegnato un ulteriore termine di novanta giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione. Il Commissario non avrà diritto a compenso, in quanto dirigente del Ministero e attività ricompresa nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale, secondo l'applicazione analogica dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 500,00 oltre oneri di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, quando l'Amministrazione non vi abbia spontaneamente adempiuto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per l'esperibilità dell'ottemperanza.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto di agire in ottemperanza, spetta all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione del diritto, mediante la prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione costituisce la base normativa del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto dal titolo giudiziale posto in esecuzione.
art. 647 c.p.c.
La dichiarazione di esecutività del decreto ingiuntivo costituisce, insieme alla notificazione e al passaggio in giudicato indicati nella decisione, il presupposto del titolo azionato in ottemperanza.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
La regola sull'assenza di compenso per il commissario appartenente all'amministrazione è applicata analogicamente anche all'ottemperanza relativa a condanne pecuniarie diverse da quelle disciplinate direttamente dalla legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a un titolo esecutivo del giudice ordinario, il ricorrente deve provare l'esistenza, l'esecutività o il passaggio in giudicato e la notificazione del titolo, nonché l'inadempimento dell'Amministrazione dopo il decorso del termine legalmente previsto; accertati tali elementi, il ricorso è fondato.
- In applicazione dell'art. 2697 c.c., chi abbia provato il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza non è tenuto a dimostrare anche l'inesistenza di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, la cui prova incombe sull'Amministrazione che intenda invocarli.
- La mancata costituzione dell'Amministrazione ritualmente intimata non impedisce la decisione, ma lascia priva di prova l'eventuale deduzione di adempimento o di altri fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
- In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione nell'esecuzione di una condanna pecuniaria, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, assegnandogli un termine decorrente dalla scadenza di quello concesso all'Amministrazione.
- Il Commissario ad acta individuato in un dirigente dell'Amministrazione inadempiente non ha diritto a un compenso ulteriore quando l'attività commissariale rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale regola può essere applicata analogicamente anche a condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla disciplina speciale richiamata dal giudice.
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