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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31598/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti, contestato ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con continuazione ex art. 81 c.p. Il ricorso per cassazione era fondato su un unico motivo: dedotta violazione di legge e carenza di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., sostenendo in sostanza che la Corte territoriale avesse illegittimamente negato il beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il motivo proposto non era deducibile in sede di legittimità. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul diniego delle attenuanti generiche fosse adeguata, logicamente coerente e ancorata alle emergenze processuali, quindi non sindacabile in cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato quale base della contestazione per il vincolo della continuazione

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice posta a fondamento della condanna per il fatto in materia di stupefacenti

  • art. 62-bis c.p.

    le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione coerente e non illogica, non sindacabile in cassazione se adeguatamente giustificata

  • art. 616 c.p.p.

    all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità

  • Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri

    richiamata a sostegno del principio secondo cui la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, se immune da vizi logici e coerente con le risultanze processuali, non è sindacabile in sede di legittimità

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione del giudice di merito presenti effettivi vizi logici o giuridici; se la motivazione è coerente e fondata sulle risultanze processuali, essa resta insindacabile.
  • La deduzione in cassazione di una mera richiesta di rivalutazione del giudizio di merito sul trattamento sanzionatorio non integra un motivo ammissibile quando la sentenza impugnata abbia già fornito una motivazione congrua sul punto.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo specifiche ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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