Cassazione Penale, Sentenza n. 33680/2024 del 04/09/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava la condanna per bancarotta fraudolenta documentale specifica, deducendo difetto del dolo specifico. I primi tre motivi contestavano la motivazione e la violazione di legge: la Corte territoriale avrebbe fondato l'elemento soggettivo sulla sola carica di amministratore e su valutazioni apodittiche (mancata consegna delle scritture e presunto disinteresse), non tenendo conto di condotte positive del ricorrente (messa in liquidazione nel 2011, esposto sulla mancata consegna dei libri) e della possibilità che fosse amministratore solo formale. Il quarto motivo deduceva errata qualificazione del fatto con riferimento all'art. 216 l. fall. (bancarotta fraudolenta) invece che all'art. 217 l. fall. (bancarotta semplice per negligenza), posto che la Corte stessa aveva rilevato elementi di disinteresse e noncuranza compatibili con mera negligenza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia. Motivo: mancata prova del dolo specifico richiesto dall'art. 216 l. fall.; le deduzioni della Corte d'appello sulla mancata collaborazione e sul disinteresse, pur valutabili in una più ampia cornice probatoria, non avevano forza autonoma per inferire lo scopo di arrecare danno ai creditori o procurare un ingiusto profitto e risultavano logicamente compatibili con mera negligenza, rientrante nell'ambito dell'art. 217.
Norme richiamate
art. 216 legge fallimentare
Configura la bancarotta documentale fraudolenta solo quando è dimostrato il dolo specifico: lo scopo di arrecare pregiudizio ai creditori e di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto. Non può essere desunto automaticamente dalla sola carica di amministratore; occorre prova effettiva e concreta dell'intenzione fraudolenta.
art. 217 legge fallimentare
Sanziona la bancarotta semplice con riferimento all'omessa o irregolare tenuta dei libri contabili, anche se dovuta a mera negligenza o disinteresse. Si applica quando manchi il dolo specifico richiesto dall'art. 216.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. 5, richiamata nella sentenza: n. 2900/2018; n. 2228/2022)
Stabilisce che il dolo specifico deve essere desunto dalla ricostruzione complessiva e dalle circostanze concrete e non dalla mera titolarità formale della carica; distingue chiaramente l'elemento psicologico richiesto dall'art. 216 dall'atteggiamento negligente punito dall'art. 217.
Massime di principio
- Per configurare la bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) è necessario provare il dolo specifico: l'intenzione concreta di impedire la ricostruzione della gestione per nuocere ai creditori o procurare un profitto indebito.
- La sola carica di amministratore, la mancata collaborazione con il curatore o atteggiamenti di disinteresse non sono di per sé sufficienti a dimostrare il dolo specifico; tali elementi possono essere compatibili con mera negligenza e quindi ricondotti all'art. 217.
- La valutazione deve tener conto delle condotte positive del soggetto (es. avvio della liquidazione, denunce/espliciti comportamenti collaborativi) e del contesto temporale (periodo in cui la società era non operativa), che possono escludere la finalità fraudolenta.
- Quando la prova del dolo è insufficiente la corretta strada è la riconsiderazione del reato alla luce dell'art. 217 o il rinvio per nuovo esame: il giudice di merito deve motivare in modo concreto e non apodittico la deduzione dell'intento fraudolento.
- In casi analoghi, chi difende dovrebbe insistere sulla necessità di elementi oggettivi e concreti (atti di occultamento attivo, distruzione comprovata di documenti, comunicazioni finalizzate a frodare i creditori) per evitare la riclassificazione del fatto come mera negligenza.
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