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Sentenza

Sentenza n. 3881/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 3341/2021;

Giustizia amministrativa202405153

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Inottemperanza del Ministero della Giustizia alle sentenze del TAR Campania n. 3341/2021 e n. 2033/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore privato)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza, deducendo la persistente inerzia del Ministero della Giustizia nell’esecuzione di due sentenze del TAR. La prima sentenza aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 200,00 per spese di lite; la seconda aveva nuovamente ordinato l’esecuzione, disponendo anche il pagamento degli interessi maturati dal passaggio in giudicato della prima pronuncia, della penalità di mora e delle spese relative al contributo unificato del secondo giudizio di ottemperanza. Nonostante la notifica della prima sentenza, le successive richieste di pagamento e l’individuazione del commissario ad acta, l’Amministrazione non aveva dato integrale esecuzione alle pronunce. Nel corso del giudizio il Ministero aveva effettuato un pagamento parziale di euro 245,82 al netto della ritenuta d’acconto, pari a euro 291,82 al lordo, ma il ricorrente lamentava il mancato pagamento degli interessi legali dal 14 luglio 2021, della penalità di mora dal 12 marzo 2025, dell’importo di euro 300,00 relativo al contributo unificato del secondo giudizio di ottemperanza e dei relativi interessi.

La decisione

Il TAR ha accolto il reclamo, ritenendo dimostrata la persistente inottemperanza del Ministero anche alla luce del mancato deposito della relazione richiesta con precedente ordinanza istruttoria. Il pagamento intervenuto nelle more è stato considerato solo parziale e non idoneo a soddisfare integralmente la pretesa. Il Collegio ha quindi nominato quale commissario ad acta il Dirigente della Direzione affari giuridici e legali presso il Dipartimento per gli affari di giustizia, già individuato nella precedente sentenza, incaricandolo di dare integrale esecuzione alle sentenze n. 3341/2021 e n. 2033/2025, anche mediante il pagamento di tutte le somme ancora dovute, degli interessi e della penalità di mora, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza. Il giudice ha precisato che l’incarico commissariale costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che il relativo compenso è posto a carico dell’Amministrazione debitrice. Le spese del giudizio sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’esecuzione delle proprie pronunce, compresa la nomina del commissario ad acta e l’applicazione della penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente la fissazione di una penalità di mora quale strumento di coercizione indiretta per ottenere l’esecuzione della pronuncia.

  • art. 64 c.p.a.

    Il comportamento omissivo dell’Amministrazione, che non ha fornito il riscontro istruttorio richiesto dal giudice, può essere valutato ai fini della prova della fondatezza della pretesa azionata.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    Il contributo unificato versato per il giudizio deve essere rimborsato alla parte, anche in caso di compensazione delle spese di lite, secondo quanto richiamato dal giudice.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, il pagamento solo parziale delle somme dovute in esecuzione del giudicato non determina la cessazione della materia del contendere, permanendo l’obbligo dell’amministrazione di corrispondere tutte le componenti del credito accertate nella pronuncia, inclusi interessi, penalità di mora e spese processuali.
  • Il persistente silenzio dell’amministrazione, anche a fronte di uno specifico ordine giudiziale di depositare una relazione sulle attività esecutive, può essere valutato dal giudice ai sensi dell’art. 64 c.p.a. come elemento a sostegno della fondatezza della domanda di ottemperanza.
  • In caso di prolungata e reiterata inottemperanza a più pronunce giurisdizionali, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta incaricandolo di provvedere direttamente all’integrale esecuzione del giudicato entro un termine assegnato.
  • La funzione di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio e non può essere rifiutata né limitata da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza dell’ausiliario.
  • Il compenso spettante al commissario ad acta per l’esercizio delle funzioni sostitutive è posto a carico dell’amministrazione inadempiente e può essere richiesto dal commissario al termine dell’incarico sulla base della documentazione prevista dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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