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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19586/2026 del 13/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce dall’impugnazione di un avviso di accertamento con cui l’amministrazione finanziaria, per l’anno d’imposta 2014, aveva determinato in via analitico-induttiva un maggior reddito d’impresa a carico di una ditta individuale operante nel settore della somministrazione di caffè e prodotti similari. In appello la contribuente aveva ottenuto l’annullamento dell’atto perché la Corte di giustizia tributaria regionale aveva ritenuto che la ricostruzione analitica dei ricavi da parte della contribuente, fondata sugli scontrini annuali emessi e conteggiati, fosse idonea a superare la presunzione posta a base dell’accertamento. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione dell’art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 600/1973, dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2697 e 2727 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe illegittimamente escluso la validità dell’accertamento pur in presenza di presunzioni gravi, precise e concordanti e che anche un solo dato di consumo poteva legittimare la ricostruzione induttiva; (2) vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., lamentando che la sentenza non avrebbe esaminato numerosi elementi difensivi dell’Ufficio e che avrebbe aderito alla tesi della contribuente senza prendere posizione su tali circostanze.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte non fondato, perché non colpiva la ratio decidendi: la CTR non aveva escluso in astratto il metodo analitico-induttivo, ma aveva ritenuto superata la presunzione dall’idonea prova contraria fornita dalla contribuente. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile e comunque infondato, poiché sotto la veste del vizio motivazionale si chiedeva una nuova valutazione del merito e degli elementi presuntivi, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi rigettato; non sono state liquidate spese per mancata costituzione dell’intimata.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. 600/1973

    consente l’accertamento analitico-induttivo del reddito anche in presenza di contabilità formalmente regolare ma inattendibile, sulla base di presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; la prova contraria del contribuente resta ammissibile.

  • art. 7, comma 5-bis, D.Lgs. 546/1992

    richiamato nel ricorso, ma la Corte non ravvisa una sua violazione nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato ai fini del riparto dell’onere della prova; il contribuente può fornire prova contraria all’accertamento induttivo.

  • art. 2727 c.c.

    richiamato con riferimento al ragionamento presuntivo posto a base dell’accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo formalmente proposto per violazione di legge è stato ritenuto in parte inammissibile perché non coglieva la ratio della decisione di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    il vizio è limitato all’omesso esame di un fatto storico decisivo, non essendo deducibile l’omessa considerazione di elementi istruttori o la mera diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato per i requisiti di specificità del ricorso per cassazione in tema di omesso esame di fatto decisivo.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    richiamato per i requisiti di deposito degli atti e documenti rilevanti in relazione al vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

Massime di principio

  • In tema di accertamento analitico-induttivo, l’Amministrazione finanziaria può fondare la ripresa su presunzioni semplici anche basate su un singolo elemento, purché grave, preciso e concordante, ma il contribuente conserva la possibilità di fornire prova contraria idonea a dimostrare la correttezza della dichiarazione.
  • Il ricorso per cassazione per violazione di legge è inammissibile quando, sotto la sua apparente veste, mira in realtà a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riguarda solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo e non l’omessa valutazione di singoli elementi istruttori o la mancata adesione alle argomentazioni difensive di parte.
  • Non basta denunciare genericamente la mancata considerazione delle difese dell’Ufficio: è necessario individuare un fatto storico decisivo, indicare da quali atti risulti e spiegare come e quando sia stato discusso nel processo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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