Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33231/2024 del 28/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza d'appello censurando: (1) la ritenuta responsabilità per i reati contestati, sostenendo l'insufficienza probatoria in particolare sulla riferibilità al ricorrente delle armi e del silenziatore rinvenuti nel sacco nella casa della madre; (2) il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nonostante il suo status di soggetto sostanzialmente incensurato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione dei giudici di merito (che si integra con quella del primo grado) circa la riferibilità al ricorrente del sacco contenente armi e del silenziatore, basata su elementi di prova indiziari (peso del sacco, dichiarazioni del teste Russo che riconobbe il 'pezzo di tubo' come silenziatore da lui realizzato per il ricorrente, verifiche di polizia giudiziaria) e ha confermato che il sindacato di legittimità non può sostituirsi alla valutazione di merito. Ha altresì ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche in relazione alla gravità della condotta e al coinvolgimento della madre anziana e alla pluralità delle armi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende. Si ricorda che la Corte d'appello, con la sentenza impugnata, aveva già dichiarato l'estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 697 c.p. (capo d) e aveva rideterminato la pena in anni 3, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 567,00 di multa, confermando la condanna per i restanti capi (art. 14 L. 497/1974, art. 23 co. 3 L. 110/1975 e art. 648 c.p.).

Norme richiamate

  • art. 697 cod. pen.

    Il capo relativo a tale articolo è stato dichiarato estinto per prescrizione dalla Corte d'appello; la Cassazione non ha posto rilievo controverso su tale accertamento di estinzione.

  • art. 14 L. 497 del 1974

    Norma contestata per reati relativi alle armi; la Corte d'appello ha confermato la condanna per il capo a (conducenti in parte assorbite nel capo b).

  • art. 23, comma 3, L. 110 del 1975

    Norma richiamata per il capo b (illecita detenzione/cezione/illecito relativo ad armi); la valutazione della Corte ha ritenuto sussistenti gli elementi indiziari a carico del ricorrente.

  • art. 648 cod. pen.

    Rilevante per il capo c) (ricettazione). I giudici di merito hanno ritenuto provata la riconducibilità delle armi al ricorrente e quindi la ricettazione.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla determinazione della pena: la Corte d'appello ha esercitato il potere discrezionale di cui agli artt. 132 e 133 c.p., motivando la scelta della misura e il diniego delle attenuanti generiche nel rispetto del principio di proporzionalità.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Principio relativo alle attenuanti speciali e alla valutazione delle circostanze attenuanti: la Corte ha ricordato che la sussistenza delle attenuanti è giudizio di fatto riservato al giudice di merito e che il loro diniego può fondarsi anche su un solo elemento negativo prevalente.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato dalla Cassazione per disporre il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, valutati profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione controlla la logicità, la completezza e la congruenza della motivazione dei giudici di merito, ma non può riesaminare i fatti o sostituirsi alla valutazione della prova compiuta dal giudice di merito.
  • La riconducibilità di oggetti rinvenuti nella casa di parenti può essere ritenuta sulla base di prove indiziarie congruenti (es. circostanze concrete, peso/consistenza degli oggetti, dichiarazioni di testimoni, verifiche della polizia), purché la motivazione espliciti la catena argomentativa che collega gli elementi alle conclusioni.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione di fatto del giudice di merito e può essere motivato anche richiamando un solo elemento negativo ritenuto prevalente rispetto agli altri; tale scelta, se congruamente motivata, non è sindacabile in Cassazione.
  • La prescrizione estingue il reato e deve essere valutata come questione di diritto applicata al caso concreto; la Cassazione prende atto della declaratoria di estinzione resa dai giudici di merito salvo vizi formali o di diritto.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che richiedono una rianalisi del merito possono essere dichiarati inammissibili e comportare la condanna alle spese e sanzioni (versamento alla cassa delle ammende) se emergono profili di colpa nella proposizione del ricorso.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.