Sentenza n. 1298/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n. 1301/2024, resa tra le parti, per l'annullamento: 1) dell’intimazione di pagamento dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione competente per la provincia di Verona, con allegato “Modulo di pagamento” Pago PA, notificata all’azienda agricola ricorrente a mezzo PEC dall’indirizzo “notifica.acc.veneto@pec.agenziariscossione.gov.it” in data 29 ottobre 2021, indentificata con documento n. 12220219000981628000, con la quale è stato richiesto, se non già effettuato, il pagamento, entro 5 giorni dalla notifica, della somma di Euro 578.306,34 in riferimento alla Cartella AGEA n. 30020150000008173000 (nuovo numero di riferimento 12220207150087355000) notificata il 16/03/2015; 2) nonché: - dell’atto di pignoramento dei crediti verso terzi ricevuto il 10.12.2021 a mezzo PEC dall’indirizzo “noreply.veneto.ipol”- codice identificativo del fascicolo: 122/2021/2336, codice identificativo della procedura esecutiva: 12284202100000483001- terzo: Unicredit SPA; - nonché atto di pignoramento presso terzi, codice identificativo della procedura esecutiva: 122/2021/0002387, terzo: Poste Italiane SPA; di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e/o conseguente, e il “residuo ruolo” emesso da AGEA ex decreto legge n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019, ed ai sensi del Decreto del Decreto del Ministero delle Finanze del 22 gennaio 2020, anche se non conosciuto al momento della notifica del presente ricorso, nella parte in cui detti atti, anche se non conosciuti, incidono nella sfera giuridica dell’azienda agricola ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Intimazione di pagamento per 578.306,34 euro relativa a una cartella AGEA concernente prelievi supplementari sul latte, nonché atti di pignoramento presso terzi
Esito
Favorevole al ricorrente (azienda agricola debitrice)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato l'intimazione di pagamento e i successivi pignoramenti deducendo, tra l'altro, l'invalidità delle notifiche PEC, la prescrizione dei crediti, il contrasto della pretesa con la disciplina unionale e nazionale delle quote latte, la decadenza dell'amministrazione dal potere di riscossione, l'illegittima duplicazione dei ruoli e il mancato computo dei premi PAC, l'erroneità della quantificazione di capitale e interessi, la mancata notifica degli atti presupposti, la nullità degli atti per omessa indicazione della data di esecutività del residuo ruolo e il difetto di motivazione dell'intimazione. Il TAR aveva dichiarato il difetto di giurisdizione sui pignoramenti, accolto il ricorso limitatamente all'annata 2007/2008 e respinto le ulteriori censure. In appello sono stati riproposti i motivi relativi alla prescrizione, alla possibilità di contestare il credito in sede di impugnazione dell'intimazione, alla decadenza ex art. 25 d.P.R. 602/1973, al difetto di motivazione e alla duplicazione dei ruoli e al recupero dei premi PAC. La questione decisiva ha riguardato la mancata prova, in primo grado, della notificazione della cartella presupposta all'intimazione. Il TAR aveva ordinato alle amministrazioni di depositare la cartella, la prova della notifica, gli atti di accertamento e gli atti interruttivi della prescrizione, ma l'ordine istruttorio era rimasto ineseguito.
La decisione
L'appello è stato accolto e la sentenza del TAR è stata riformata, con accoglimento del ricorso di primo grado e annullamento dell'intimazione di pagamento. Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il motivo relativo alla mancata prova della notificazione della cartella presupposta. La prova è stata prodotta da AGEA soltanto in appello, senza richiesta di ammissione ai sensi dell'art. 104, comma 2, c.p.a. La produzione è stata dichiarata inammissibile perché l'amministrazione, pur destinataria di uno specifico ordine istruttorio del primo giudice, era rimasta inerte in primo grado; i poteri officiosi del giudice d'appello non possono trasformarsi in un'ulteriore supplenza della parte inadempiente, in violazione della parità delle parti e della fisiologica funzione dell'appello. La mancata prova della regolare notifica della cartella presupposta determina la nullità degli atti successivi della riscossione, compresa l'intimazione impugnata. La censura di prescrizione è stata comunque esaminata, perché potenzialmente più satisfattiva, ma è stata respinta: la prescrizione anteriore alla cartella avrebbe dovuto essere fatta valere impugnando la cartella, ormai inoppugnabile; per il capitale opera il termine ordinario decennale, mentre per gli interessi opera il termine quinquennale, prorogato dai periodi di sospensione legale indicati dal giudice. L'annullamento dell'intimazione non preclude alle amministrazioni l'adozione di nuovi atti di riscossione del credito, salva la loro legittimità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 104, comma 2, c.p.a.
La produzione in appello di nuovi documenti è soggetta ai limiti previsti dalla norma e non può sanare l'inerzia della parte che non abbia prodotto il documento in primo grado nonostante uno specifico ordine istruttorio.
art. 2 c.p.a.
Il principio di parità delle parti impedisce che i poteri officiosi del giudice d'appello siano utilizzati come ulteriore supplenza della parte rimasta inerte in primo grado.
art. 2946 c.c.
Ai crediti relativi al prelievo supplementare sul latte si applica la prescrizione ordinaria decennale, poiché il prelievo non ha natura sanzionatoria né costituisce obbligazione periodica.
art. 2948, comma 4, c.c.
Agli interessi relativi al credito da prelievo supplementare si applica la prescrizione quinquennale.
art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 5/2009
La norma prevede una sospensione legale della prescrizione, indicata dal giudice in 645 giorni per il contenzioso sulle quote latte.
art. 68 d.l. 18/2020
La sospensione prevista dalla normativa emergenziale COVID-19 incide sul decorso della prescrizione degli interessi.
art. 21-septies l. 241/1990
La disposizione era stata invocata dall'appellante per sostenere la nullità degli atti, ma la sentenza non ha accolto né esaminato tale prospettazione come autonoma ragione decisoria.
Massime di principio
- La mancata prova della regolare notificazione dell'atto presupposto a un'intimazione di pagamento integra un vizio della procedura di riscossione e comporta la nullità degli atti successivi, compresa l'intimazione di pagamento.
- È inammissibile la produzione in appello del documento che una parte aveva l'onere di depositare in primo grado e che non ha prodotto nonostante uno specifico ordine istruttorio del giudice; i poteri officiosi del giudice d'appello non possono svolgere un'ulteriore funzione di supplenza dell'inerzia processuale della parte.
- La prescrizione maturata anteriormente alla notificazione di una cartella di pagamento deve essere fatta valere impugnando la cartella stessa; una volta divenuta inoppugnabile, tale prescrizione non può essere dedotta per la prima volta contro un successivo atto esecutivo o un'intimazione di pagamento.
- Il prelievo supplementare sul latte ha natura di misura economica di politica agricola e non di sanzione amministrativa; al relativo capitale si applica il termine ordinario decennale di prescrizione, mentre agli interessi si applica il termine quinquennale, tenendo conto delle sospensioni legali del decorso prescrizionale.
- L'annullamento di un'intimazione di pagamento per vizi della procedura di riscossione non impedisce all'amministrazione creditrice di adottare nuovi atti di riscossione, purché siano rispettate le condizioni di legge e siano correttamente notificati gli atti presupposti.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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