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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11987/2026 del 30/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a Damiano Spano con sentenza della Pretura di Bari del 10/09/1998 (irrevocabile il 25/10/1998). La Corte d'appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva respinto la richiesta ritenendo che la pena originaria si fosse estinta per decorso del termine decennale, assumendo quale dies a quo l'irrevocabilità della sentenza della Corte d'appello del 04/11/2003 divenuta definitiva il 24/05/2005 che aveva revocato la sospensione. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza denunciando che il giudice dell'esecuzione non ha valutato l'applicazione dell'art. 172, comma 7, cod. pen., che impedisce l'estinzione della pena quando sopravvenga una condanna alla reclusione per delitto della stessa indole nel periodo necessario per l'estinzione. Il ricorrente ha richiamato che, nel periodo rilevante, Spano riportò varie condanne (tra cui sentenze per associazione di stampo mafioso del 12/12/2005 - irrevocabile 20/06/2007 - e del 16/04/2010 - irrevocabile 02/11/2010, nonché altre sentenze del 18/06/2010 e del 26/03/2012), circostanze non esaminate dal giudice dell'esecuzione in ordine alla loro incidenza come causa ostativa.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando la causa alla Corte d'appello di Bari per un nuovo esame. La Corte ha ritenuto che il giudice dell'esecuzione abbia correttamente individuato il dies a quo (l'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca della sospensione), ma abbia omesso di verificare preliminarmente se le condanne sopravvenute riguardassero fatti commessi dopo l'inizio del termine prescrizionale e, solo se positivo quell'accertamento, se tali reati fossero di "stessa indole" ai sensi dell'art. 101 cod. pen. La pronuncia non decide sul merito dell'applicabilità dell'art. 172, comma 7, ma dispone il nuovo esame da parte del giudice dell'esecuzione, che dovrà verificare sequenzialmente: 1) il momento di commissione dei reati rispetto al dies a quo; 2) la riconducibilità dei reati alla nozione di "stessa indole".

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen.

    comma quinto e comma settimo

    Comma quinto: il termine per l'estinzione della pena decorre dall'irrevocabilità della sentenza che costituisce il presupposto per la revoca della sospensione condizionale. Comma settimo: l'estinzione per decorso del tempo è ostata se, durante il periodo necessario per l'estinzione, sopravviene una condanna alla reclusione per un delitto "della stessa indole"; tale causa ostativa opera solo se la condanna riguarda reati commessi dopo l'inizio del termine prescrizionale.

  • art. 101 cod. pen.

    La nozione di "stessa indole" non si esaurisce nell'identità di violazione della medesima disposizione di legge, ma ricorre anche quando le fattispecie presentano omogeneità oggettiva (bene giuridico tutelato, modalità esecutive) o soggettiva (motivi o finalità del comportamento criminoso). Tale criterio serve per valutare se le condanne sopravvenute rientrano nell'ambito della causa ostativa prevista dall'art. 172, comma settimo.

Massime di principio

  • Il dies a quo per il termine di estinzione della pena ex art. 172 cod. pen. coincide con l'irrevocabilità della sentenza che ha determinato la revoca della sospensione condizionale (art. 172, comma 5).
  • La causa ostativa prevista dall'art. 172, comma 7, opera solo se la condanna sopravvenuta riguarda reati commessi dopo l'inizio del termine prescrizionale; pertanto è indispensabile accertare preliminarmente il momento di commissione dei reati.
  • Solo dopo aver accertato che le condanne sopravvenute si riferiscono a fatti successivi al dies a quo, il giudice deve valutare se tali reati siano "della stessa indole" ai sensi dell'art. 101 cod. pen. (identità normativa o omogeneità oggettiva/soggettiva).
  • Se le condanne portate dal certificato riguardano fatti anteriori al dies a quo, non impediscono l'estinzione della pena per decorso del tempo.
  • Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente entrambe le verifiche (tempistica dei fatti e identità di indole); un mero richiamo alle condanne senza analisi delle date e della natura dei reati è insufficiente.
  • In sede pratica, l'ufficio che chiede la revoca (es. Procura) dovrà fornire elementi certi sulle date di commissione e sulla natura delle condanne sopravvenute; il giudice valuterà la rilevanza ai fini dell'art. 172 comma 7.
  • La nozione di "stessa indole" va interpretata in senso sostanziale: anche reati diversi formalmente possono essere considerati della stessa indole se tutelano lo stesso bene giuridico o condividono modalità o finalità criminose.

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