Sentenza del 15/01/2018 n. 88 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Spese di sponsorizzazione - art. 90. co. 8 l. 289/2002 - applicazione ad associazioni culturali - non è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente pretendeva di applicare l'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002, che introduce una presunzione di inerenza per determinate spese pubblicitarie e di sponsorizzazione sostenute a favore di associazioni sportive dilettantistiche. La pretesa era riferita, invece, a iniziative promosse da un'associazione culturale. La contestazione riguardava inoltre la sproporzione delle spese e la loro estraneità rispetto all'attività di consulenza aziendale esercitata dal contribuente.
La decisione
La pretesa del contribuente è stata respinta. La disposizione agevolativa dell'art. 90, comma 8, della legge n. 289/2002 è stata ritenuta speciale e non applicabile per analogia alle associazioni culturali. In assenza della presunzione legale, le spese dovevano essere provate come effettivamente inerenti, congrue e coerenti con l'attività d'impresa. Le spese sono state considerate non deducibili perché sproporzionate e sostenute per iniziative culturali eccentriche rispetto all'attività del contribuente.
Norme richiamate
Art. 90, comma 8, legge n. 289/2002
La norma prevede una presunzione di inerenza per le spese di pubblicità e sponsorizzazione sostenute in favore di associazioni sportive dilettantistiche, entro i limiti e alle condizioni previsti dalla disposizione. Trattandosi di una norma speciale, non può essere estesa alle associazioni culturali.
Massime di principio
- Le presunzioni fiscali previste da norme speciali non possono essere estese a soggetti o situazioni diversi da quelli espressamente indicati dalla legge.
- La sponsorizzazione di un'associazione culturale non rende automaticamente deducibili le spese: occorre dimostrare concretamente l'inerenza, la congruità e il collegamento con l'attività d'impresa.
- Spese pubblicitarie sproporzionate rispetto ai ricavi o all'attività esercitata possono essere disconosciute anche se formalmente documentate.
- Quanto più l'iniziativa sponsorizzata è estranea al settore economico dell'impresa, tanto più rigorosa deve essere la prova dell'effettivo ritorno promozionale e del beneficio commerciale.
- La deducibilità richiede una valutazione complessiva di coerenza economica, finalità pubblicitaria effettiva, congruità dell'importo e documentazione dell'attività promozionale svolta.
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