Cassazione Penale, Ordinanza n. 30686/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha applicato l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., evidenziando che il motivo dedotto era estraneo ai limiti legali del ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del giudice dell'udienza preliminare che aveva applicato la pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il ricorso deduceva un difetto di motivazione in ordine alla disamina dei profili relativi all'affermazione di responsabilità. La Corte ha però rilevato che, nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; la doglianza proposta non rientrava in tali ipotesi.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice per il reato oggetto della sentenza di condanna oggetto di patteggiamento.
art. 444 c.p.p.
richiesta di applicazione della pena che definisce il giudizio con un rito speciale.
art. 610, comma 5-bis c.p.p.
richiamo al rito camerale previsto per la trattazione del ricorso.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità, comporta la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186
richiamata per il principio secondo cui l'inammissibilità può essere ascrivibile a colpa del ricorrente, giustificando l'onere economico conseguente.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta dell'imputato il ricorso per cassazione è ammesso in via eccezionale e soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
- È inammissibile il ricorso che, avverso una sentenza di patteggiamento, deduca vizi di motivazione o contestazioni sulla valutazione della responsabilità, poiché tali censure non rientrano nei motivi consentiti nel giudizio di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo esclusione della colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nel patteggiamento il controllo di legittimità resta limitato a profili estrinseci e tipizzati, non potendo trasformarsi in una revisione del merito dell'affermazione di responsabilità.
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