Sentenza del 11/06/2015 n. 2597 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IRPEF - Spese ristrutturazione immobili - Disconoscimento - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato la cartella di pagamento relativa all'IRPEF 2007, con la quale l'Agenzia aveva recuperato 6.197 euro, oltre sanzioni e interessi, disconoscendo una rata della detrazione per spese di ristrutturazione sostenute negli anni 2002 e 2003. Il contribuente ha sostenuto sia la spettanza della detrazione sia, soprattutto, la decadenza dell'Amministrazione dal potere di contestare tali spese, poiché il termine doveva essere calcolato con riferimento agli anni in cui le spese erano state effettivamente sostenute e non all'anno 2007, nel quale operava soltanto una rata della detrazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione favorevole al contribuente. Ha ritenuto che il disconoscimento delle detrazioni riferibili alle spese del 2002 e del 2003 fosse intervenuto oltre il termine decadenziale applicabile: rispettivamente entro il 31 dicembre 2008 e il 31 dicembre 2009. La successiva rateazione della detrazione, con imputazione di una rata all'anno 2007, non poteva prorogare il potere di controllo dell'Agenzia. È stata ritenuta irrilevante anche l'erronea indicazione dell'articolo 36-ter anziché dell'articolo 36-bis e le spese di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973
Il potere di controllo formale deve essere esercitato "entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione".
La Commissione ha rilevato che il controllo formale era stato comunicato oltre il termine previsto, precisando tuttavia che tale termine è stato qualificato dal legislatore come ordinatorio. La decisione è stata quindi fondata principalmente sulla successiva decadenza dal potere di contestazione della detrazione.
Art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973
La norma è stata richiamata per i controlli sostanziali e per gli avvisi di accertamento. Il termine deve essere riferito all'anno della dichiarazione concernente il periodo in cui le spese sono state sostenute, non all'anno in cui viene fruita una rata della detrazione.
Art. 25, comma 1, lettera b), del D.P.R. n. 602/1973
La norma disciplina il termine per la notificazione delle cartelle derivanti da controlli formali. Anche tale termine impedisce di recuperare una detrazione in un anno successivo quando la contestazione riguarda spese originariamente sostenute in periodi ormai non più accertabili.
Art. 28 della Legge n. 449/1997
È stato richiamato per qualificare come ordinatorio il termine previsto dall'articolo 36-ter, comma 1, del D.P.R. n. 600/1973.
Art. 112 del codice di procedura civile
L'Agenzia ne aveva dedotto la violazione, sostenendo che la Commissione provinciale avesse deciso oltre le domande del contribuente. La censura è stata respinta perché il contribuente aveva espressamente contestato la decadenza dell'Ufficio.
Sentenza della Corte costituzionale n. 280 del 7 luglio 2005
La pronuncia è stata richiamata come ragione dell'introduzione di termini decadenziali per evitare che l'Amministrazione possa contestare troppo tardivamente elementi delle dichiarazioni fiscali, salvaguardando certezza dei rapporti e legittimo affidamento.
Massime di principio
- Per le detrazioni fiscali rateizzate, la legittimità della spesa e il diritto originario alla detrazione devono essere verificati con riferimento all'anno in cui la spesa è stata sostenuta e alla relativa dichiarazione, non all'anno in cui viene utilizzata una rata successiva.
- La rateazione di una detrazione non proroga né riapre i termini entro i quali l'Amministrazione può contestare la spettanza dell'agevolazione.
- Quando la contestazione riguarda spese sostenute in annualità ormai decadute, una cartella riferita a una rata fruita in un anno successivo può essere illegittima per tardività, anche se la rata compare formalmente nella dichiarazione più recente.
- Occorre distinguere il termine per eseguire il controllo formale dal termine decadenziale per contestare o riscuotere il tributo: l'eventuale natura ordinatoria del primo non elimina il rispetto del secondo.
- In situazioni analoghe è necessario ricostruire separatamente l'anno di sostenimento della spesa, l'anno di presentazione della relativa dichiarazione, l'anno di fruizione di ciascuna rata e la data di notifica dell'atto, verificando i termini previsti dalla normativa vigente per quella specifica annualità.
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