Cassazione Penale, Sentenza n. 37749/2023 del 14/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore Generale ha proposto ricorso per cassazione articolato in dieci motivi, contestando la sentenza di rinvio della Corte di assise d'appello di Catanzaro che aveva assolto Domenico Mignolo per non avere commesso il fatto e aveva riconosciuto a Leonardo Bevilacqua la causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. I motivi denunciavano: (1) vizio nell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di riapertura dell'istruttoria per l'esame di consulenti medico-legali sulla lunghezza del tramite intracorporeo; (2)-(3) erronea valutazione e travisamento delle dichiarazioni dei collaboratori e di altri testi (attendibilità, ritardo nelle dichiarazioni, contraddizioni apparenti); (4)-(5) travisamento della realtà effettuale con riguardo allo stato dei luoghi, visibilità tra balcone e piazza e compatibilità del lancio dei bossoli; (6)-(7) errata valutazione tecnica sulla traiettoria del proiettile e sulle misure del tramite intracorporeo; (8) errata valutazione sulla sequenza dei colpi e sulla posizione della vittima; (9) omissione di considerare elementi di prova che avrebbero imposto la riqualificazione in concorso morale per Mignolo (movente, intercettazioni, precedenti); (10) violazione degli artt. 627, comma 3 c.p.p. e 384 c.p. nella applicazione della causa di non punibilità a Bevilacqua (secondo il PG le false dichiarazioni sarebbero state causa e non effetto dell'incriminazione).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte di assise di appello, chiamata a colmare le lacune della sentenza rescindente, ha fornito una motivazione compiuta e plausibile (ha valorizzato le dichiarazioni convergenti di Celestino Abbruzzese e Anna Palmieri e le conclusioni del consulente balistico che rendevano incompatibile la tesi dello sparo dal balcone e indicavano l'eventuale responsabilità di Mario Mignolo). I motivi del Procuratore Generale sono stati giudicati o manifestamente infondati o attinenti a valutazioni di fatto non sindacabili in sede di legittimità. In particolare: la richiesta di integrazione probatoria è risultata generica e non idonea a dimostrare lacune decisive nella motivazione; le censure sulla valutazione di attendibilità dei testi non hanno indicato elementi decisivi che avrebbero scardinato la motivazione; le contestazioni tecniche (stato dei luoghi, traiettoria, dimensione della chioma, lunghezza del tramite) rientrano in valutazioni di fatto/opinabili e non in travisamenti incontestabili deducibili in cassazione; la richiesta di riqualificazione in concorso morale è infondata perché non risulta che il Pubblico Ministero abbia modificato l'imputazione né che il tema sia stato prospettato al giudice del rinvio con adeguata prova rigorosa. Quanto a Bevilacqua, la Corte ha confermato il riconoscimento della non punibilità ex art. 384 c.p. perché le false dichiarazioni erano rese quando sussisteva un pericolo concreto e attuale di incriminazione, anteriore alle dichiarazioni (esami stub e sequestro telefono effettuati lo stesso giorno).
Norme richiamate
art. 603 cod. proc. pen.
Nel rito abbreviato il giudice d'appello può disporre d'ufficio mezzi di prova ritenuti necessari; le parti che hanno scelto il rito abbreviato hanno rinunciato al diritto alla prova e pertanto le richieste probatorie devono essere valutate alla luce di esigenze stringenti e di lacune motivazionali manifeste.
art. 192 cod. proc. pen.
Il contrasto sulla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni è prevalentemente materia di fatto: in cassazione non è sufficiente formulare obiezioni generiche, occorre indicare atti, elementi fattuali e la prova della loro verità che dimostrino un travisamento decisivo.
art. 384 cod. pen.
La causa di non punibilità per colui che, per salvarsi da un pericolo attuale e concreto, rende false dichiarazioni a pubblici ufficiali trova applicazione purché il timore di incriminazione sussista già al momento delle dichiarazioni (le dichiarazioni false devono essere effetto e non causa dell'incriminazione).
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Consente la ridotta enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; il ricorso deve comunque risultare rispettoso dei limiti formali e sostanziali di chiarezza e specificità.
art. 516 cod. proc. pen.
Il Pubblico Ministero è titolare dell'imputazione: la riqualificazione o modifica dell'imputazione in corso d'appello richiede la partecipazione o l'iniziativa del PM e non può essere imposta d'ufficio dalla Cassazione; la mancata riqualificazione può essere motivata dalla mancanza di proposta o di adeguata istruzione sul punto.
art. 627, comma 3 cod. proc. pen.
Richiama il principio per cui le dichiarazioni rese sotto falso nome o comunque le false dichiarazioni non possano essere la causa dell'incriminazione quando si applicano regole sulla non punibilità: la Corte ha verificato che il pericolo di incriminazione per Bevilacqua era precedente alle sue false dichiarazioni.
art. 110 cod. pen.
In tema di concorso di persone, la manifestazione di un movente o frasi minacciose non sostituiscono la prova rigorosa e specifica richiesta per accertare la partecipazione morale o diretta; occorre prova del nesso causale e della partecipazione nelle fasi ideative/preparatorie o esecutive.
Massime di principio
- In un processo celebrato con rito abbreviato il giudice d'appello può disporre d'ufficio ulteriori mezzi di prova; le parti che scelgono il rito abbreviato perdono la facoltà di imporre un'istruttoria ampia: le richieste di integrazione devono dimostrare lacune motivazionali manifeste per essere accolte in sede di legittimità.
- La Corte di Cassazione ha poteri molto limitati di sindacato sulla valutazione della prova storica e della credibilità dei testi: le censure devono specificare atti e elementi fattuali decisivi e provati che dimostrano un travisamento incontestabile; le obiezioni generiche o alternative ricostruzioni dei fatti sono inammissibili.
- Le contestazioni tecniche (perizie balistiche, stato dei luoghi, traiettorie) spesso rientrano in valutazioni di fatto e opinabili: per ottenere dalla Cassazione l'annullamento per travisamento è necessario dimostrare contraddizioni manifeste o illogicità nella motivazione del giudice di merito.
- Per il riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 384 c.p. occorre che il timore di incriminazione fosse concreto e sussistente prima delle false dichiarazioni; se ciò è provato, il giudice può ritenere non punibile l'autore delle false dichiarazioni.
- Il mero esistere di un movente o di espressioni minacciose non basta a configurare il concorso morale: la partecipazione deve essere provata con rigore e collegata causalmente all'azione del coautore.
- Se si intende impugnare una sentenza per travisamento della prova, bisogna: indicare l'atto processuale cui si riferisce, estrarne il dato incompatibile con la sentenza, fornire la prova della verità del dato invocato e spiegare perché esso compromette decisivamente la motivazione.
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