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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34405/2024 del 24/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che aveva confermato il riconoscimento della servitù di elettrodotto costituita con atto del 3.7.1961 sul fondo in Frattamaggiore (particelle originarie 65-66, oggi 253-255), l'ordine di rimozione delle opere edilizie realizzate nella fascia di rispetto e la condanna al risarcimento (poi ritenuto non provato dalla Corte). Iovinella deduce quattro motivi: 1) ultrapetizione/omesso esame di elementi essenziali e presunta rinuncia di Terna a procedere nei suoi confronti; 2) violazione di norme civili e del R.D. 1775/1933 perché l'introduzione del traliccio 10A e la deviazione della linea avrebbero aggravato o fatto cessare la servitù rispetto al fondo della ricorrente; 3) illegittimità della statuizione per mancato deposito/accertamento dei decreti ministeriali e mancata applicazione dell'art. 2-bis D.L.3/2010 (sanatoria/autorizzazione); 4) contestazione della liquidazione delle spese e violazione del principio di soccombenza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso in tutte le sue parti. Ha ritenuto infondato il primo motivo poiché non emerge alcuna rinuncia da parte di Terna a far valere la servitù nei confronti di Iovinella, la quale risulta comproprietaria del 32,15% delle particelle asservite. Ha respinto i secondi e terzi motivi perché, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e degli accertamenti di merito, la deviazione della linea e l'introduzione del traliccio 10A sono avvenute in fondo diverso da quello di proprietà della ricorrente e, dunque, non hanno aggravato la servitù gravante sulle particelle di Iovinella; la servitù convenzionale di inedificabilità è rimasta operante e il riconoscimento della servitù poggia su atti trascritti e sulla normativa (anche sull'art.2-bis L.41/2010 in tema di lavori di rete elettrica nazionale). Ha ritenuto infondato il motivo sulle spese: la valutazione della compensazione o ripartizione delle spese è rimessa al giudice del merito e non sindacabile in cassazione salvo palese violazione del principio. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità e dispone eventuale contributo unificato aggiuntivo ai sensi dell'art.13 DPR n.115/02.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nella contestazione di ultrapetizione; la Corte ha escluso ultrapetizione ritenendo che le domande mosse da Terna nei confronti di Iovinella risultassero costantemente dedotte e non rinunciate.

  • art. 2-bis D.L. 3/2010 (conv. L. 41/2010)

    "Al fine di garantire la sicurezza del sistema energetico e la continuità del servizio di trasmissione di energia elettrica, quale attività di preminente interesse statale, sono autorizzate in via definitiva le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale... che siano già in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per le quali non sia ad oggi accertabile il titolo di autorizzazione."

    La Corte e il Tribunale hanno ritenuto che la disposizione possa avere effetto di regolarizzazione/autorizzazione per opere della rete nazionale già in esercizio, contribuendo a legittimare le modifiche della linea valutate nei fatti.

  • R.D. 1775/1933 (artt. 107, 119, 121, 122, 123)

    Normativa tecnica sulle servitù elettriche: distingueva la servitù di elettrodotto (sostegni/conduttori) dalla eventuale servitù di inedificabilità. La Corte ha ritenuto applicabile la convenzione contrattuale del 1961 e che la modifica della linea non abbia determinato la cessazione della servitù sulle particelle di Iovinella.

  • artt. 1056 e 1067 c.c.

    Norme codicistiche sulla servitù e sulle modalità di costituzione; la Corte ha ricondotto il diritto fatto valere alla fattispecie della servitù reale negoziale, con contenuto anche negativo (inedificabilità) come limite al diritto di proprietà.

  • art. 354 c.p.c.

    Richiamato come procedura di riassunzione del giudizio a seguito di nullità/cassazione: Terna ha riassunto il giudizio ex art.354 convenendo nuovamente anche Iovinella; la Corte ha verificato che le domande nei suoi confronti erano state tempestivamente riproposte.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    Norme sulle spese di lite: la Cassazione ha ricordato che la ripartizione delle spese è valutazione di merito e non sindacabile in cassazione se non per violazione del principio che le spese non possono gravare su parte totalmente vittoriosa.

  • art. 13 D.P.R. n.115/2002

    Richiamato per il disposto sul contributo unificato aggiuntivo: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per eventuale versamento aggiuntivo da parte del ricorrente.

  • Giurisprudenza richiamata (Cass. 4812/1980; Cass. civ. n. 8511/1998)

    Citazioni giurisprudenziali utilizzate per affermare che l'autorizzazione ministeriale integra il titolo e che la servitù di inedificabilità costituisce un limite negativo al diritto di proprietà.

Massime di principio

  • Una servitù reale costituita per atto consensuale e trascritta rimane efficace rispetto ai successivi frazionamenti del fondo salvo prova che la modifica della linea abbia effettivamente inciso sulle stesse particelle gravate.
  • Le modifiche al tracciato di una linea elettrica (es. introduzione di un nuovo traliccio) rilevano ai fini della servitù solo se hanno inciso materialmente sul fondo oggetto della servitù; le risultanze peritali (CTU) sono determinanti e difficilmente rimesse in discussione in sede di legittimità.
  • La deduzione di una rinuncia da parte del titolare della servitù deve risultare da atti chiari e inequivoci; mere argomentazioni difensive non dimostrano la volontà di rinunciare al diritto.
  • La normativa di sanatoria/autorizzazione (art.2-bis D.L.3/2010 conv. L.41/2010) può regolarizzare interventi della rete elettrica nazionale già in esercizio e incide sulla valutazione della legittimità di opere eseguite senza un titolo formale, quando ricorrono i presupposti normativi.
  • Le questioni relative alla ripartizione delle spese di giudizio rientrano nella discrezionalità del giudice del merito; la cassazione sindaca solo il rispetto del principio che le spese non possano gravare sulla parte totalmente vittoriosa.
  • In contenziosi su servitù di elettrodotto è essenziale produrre e precisare titoli, trascrizioni e perizie tecniche: l'assenza di elementi probatori idonei tende a favorire la statuizione fondata sulle risultanze tecniche e documentali acquisite.

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